Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31128 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31128 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 8616-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CERULLO ANTONIO, CERULLO ELIO, CERULLO MARIO, CERULLO
SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

Data pubblicazione: 29/12/2017

la

Cancelleria

CASSAZIONE,

di

CORTE

della

rappresentati e difesi dall’Avvocato CLAUDIO PREZIOSI,
con studio in AVELLINO VIA MATTEOTTI 22, giusta delega
in calce;
– controricorrenti –

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
SALERNO,

340/2012

della

depositata

il

27/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
FEDERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che
ha chiesto l’accoglimento;
udito per i controricorrentI l’Avvocato PREZIOSI
CLAUDIO, che ha chiesto l’inammissibilità.

avverso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n.
340/9/12 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez.
di Salerno, il 27.09.2012.
Ha rappresentato che a seguito della rilevata inaffidabilità della contabilità
della società di persone Cerullo Alessandro e Figli, poi trasformatasi nella

39, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 600 del 1973, all’esito del quale il reddito
d’impresa relativo all’anno 2005 era stato rideterminato in C 231.764,00, da
imputarsi altre soci, partecipanti in quote uguali alla compagine sociale. Erano
stati pertanto notificati gli avvisi di accertamento, alla società e ai soci, nn.
RE002TA00071, RE001TA00021, e numeri sequenziali 22, 23. Avverso gli
avvisi di accertamento erano proposti ricorsi dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Avellino, che, previa loro riunione, con sentenza n.
143/01/10, depositata il 29.03.2010, annullava gli atti impositivi. La sentenza
in particolare accoglieva le censure dei contribuenti in ordine alla violazione
dell’art. 10, co. 4 bis, della I. 146/1998, introdotto con l’art. 1, co. 17, della I.
n. 296/2006, che secondo la difesa dei ricorrenti era applicabile
retroattivamente per quanto previsto dall’art. 33 del d.l. n. 112/2008,
convertito nella I. n. 133/2008, con l’effetto della inibizione all’Ufficio di ogni
attività accertativa ex art. 39, co. 1, lett. d), cit., attesa la congruità della
dichiarazione con lo studio di settore. Nel merito peraltro la sentenza riteneva
l’accertamento infondato per l’insufficienza degli elementi presuntivi assunti. La
Commissione Tributaria, Regionale campana, adita dalla Agenzia, con la
sentenza ora impugnata confermava le statuizioni di primo grado,
condannando inoltre l’appellante alle spese di causa.
l’Agenzia censura la sentenza,
con il primo motivo per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, avendo
deciso con motivazione in tutto ripresa dalla sentenza del giudice provinciale;
con il secondo motivo per violazione dell’art. 33 del d.l. n. 112/2008 e
dell’art. 10 co. 4 bis della I. n. 146/1998, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3
RGN 8616/2013
Fegerici

Cerullo s.r.I., si era proceduto ad un accertamento analitico-induttivo, ex art.

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c.p.c., perché, anche se applicabile retroattivamente la disciplina introdotta
dall’art. 10 co. 4 bis cit., la fattispecie rientrava tra le ipotesi escluse dalla
preclusione accertativa;
con il terzo motivo per violazione dell’art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n.
600/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente
ritenuto il giudice d’appello illegittimi i criteri utilizzati per l’accertamento del

Si costituiva la società e i soci, che contestavano l’avverso ricorso di cui ne
chiedevano il rigetto.
All’udienza pubblica del 7 dicembre 2017, dopo la discussione, il P.G. e le
parti concludevano. La causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente,
essendosi limitato il giudice dell’appello a confermare la sentenza di primo
grado riproducendone la decisione mediante una mera operazione di copiaincolla, senza aggiungere alcuna argomentazione in ordine ai motivi di appello.
Perché la motivazione per relationem determini la nullità della sentenza è
necessario che la decisione si limiti alla adesione ad altra decisione, senza che
emerga che a tale risultato si sia pervenuti attraverso l’esame e la valutazione
d’infondatezza dei motivi di gravame (Cass., sent. n. 14786/2016), dovendosi
al contrario escludere vizio della sentenza qualora le ragioni della decisione,
pur con motivazione che si limiti a riprodurre il contenuto di altro atto
processuale senza niente aggiungervi, siano in ogni caso attribuibili all’organo
giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., sent. n.
18754/2016). Con specifica attenzione al processo tributario poi si ritengono
violati gli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 118 disp. att. c.p.c.,
e pertanto nulla la sentenza della commissione tributaria regionale quando sia
completamente carente nell’illustrare le critiche mosse dall’appellante alla
statuizione di primo grado e le argomentazioni che hanno indotto la
commissione a disattenderle, limitandosi a motivare
RGN 8616/2013
Fecilerici

iI

“per relationem” alla

maggior reddito.

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sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa. Ciò perché tale
modalità non consente l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni
poste a fondamento del dispositivo, né consente di verificare se la condivisione
della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la
valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. 6-5, ord. n.
15884/2017; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 28113/2013). La motivazione della

rinvio a quella del giudice di primo grado, senza manifestare le ragioni della
adesione e dunque la consapevolezza e la condivisione critica dell’altrui
argomentare, ma anche ,quando, pur riportando integralmente le ragioni della
decisione appellata, parimenti non soddisfa la funzione del giudizio d’appello,
ossia la necessità di rispondere alle specifiche censure sollevate dall’appellante
con l’impugnazione proprio nei riguardi della motivazione di quella sentenza,
così cadendo in un circuito vizioso che ha quale esito finale una “non risposta”
alle critiche mosse. In conclusione in tali ipotesi anche una lunga motivazione,
quando pedissequamente riprende quella di primo grado senza tener conto dei
motivi di gravame, resta solo apparente.
Ebbene, nel caso di specie il giudice di primo grado con motivazione
articolata aveva ritenuto illegittimo l’accertamento analitico-induttivo -cui
l’Amministrazione era ricorsa avendo rilevato irregolarità contabili, pur nella
coerenza dei dati dichiarati con gli studi di settore-, applicando l’art. 10, co. 4
bis, I. n. 146 dell’1.08.1998, comma introdotto dall’art. 1, co. 17, I. 296/2006
(successivamente definitivamente abrogato dal d.l. n. 201 del 2011, conv. in I.
n. 2014 del 2011), che inibiva alla Amministrazione ogni ulteriore
accertamento presuntivo in presenza di specifici presupposti (maggiori ricavi
accertabili non superiori del 40% a quanto dichiarato; differenza tra ricavi
accertati e ricavi dichiarati non superiore in valori assoluti ad C 50.000,00). Il
giudice di primo grado aveva ritenuto applicabile al caso di specie, relativo al
reddito 2005, l’art. 10, co. 4 bis cit. (che la medesima legge pur prevedeva
vigente a partire dall’1.1.2007) in forza dell’art. 33 del d.l. n. 112/2008,
convertito dalla I. n. 133/2008, secondo il quale l’art. 10, commi da 1 a 6 cit.
(e dunque anche il comma 4 bis) doveva ritenersi in vigore con effetto
RGN 8616/2013
Federici
94–

sentenza d’appello è solo apparente dunque non solo quando faccia mero

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etroattivo, a partire dal 2004, ossia dall’epoca di introduzione degli studi di
settore.
Ritenendo pertanto precluso alla Agenzia il potere di accertamento in forza
della disciplina introdotta dall’art. 10 co. 4 bis, cit., e asserendo che comunque
non era possibile per l’Amministrazione fare ricorso a presunzioni semplici
quando in presenza di quei presupposti, la CTP di Avellino aveva accolto il

A fronte delle conclusioni della sentenza della CTP di Avellino
l’Amministrazione, con l’appello dinanzi alla CTR campana, aveva censurato la
decisione perché, pur volendo riconoscere la applicabilità della disciplina
prevista dall’art. 10 co. 4 bis, cit., essa non poteva valere per il caso di specie,
atteso che i ricavi accertati superavano il limite dei 50.000,00 C rispetto a
quelli dichiarati, così rendendo inoperante la preclusione accertativa prevista
dall’art. 10, e per l’effetto legittimo il ricorso all’accertamento analiticoinduttivo ex art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973. Che questa
costituisse principale e specifica censura alla sentenza della commissione
provinciale è dato incontestato perché ammesso e riportato nello stesso
controricorso.
Ebbene, il giudice d’appello campano, senza esaminare il motivo di
gravame, si è invece limitato a riportare pedissequamente la sentenza di primo
grado, così però manifestando la totale assenza di attività critica e dunque solo
una inconsapevole adesione a quella motivazione, a fronte delle censure
sollevate con l’appello. In conclusione la pur lunga motivazione della
Commissione Tributaria Regionale campana è solo apparente, viziando la
sentenza, che va dunque cassata.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e terzo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
della Campania, in altra composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il giorno 7 dicembre 2017.

ricorso dei contribuenti.

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