Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31128 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5725-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO

VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 396/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 20 gennaio- 20 febbraio 2017 numero 396 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva respinto l’opposizione dell’INPS avverso il decreto ingiuntivo notificato da T.M. per il pagamento a carico del Fondo di garanzia della somma di Euro 7.388 a titolo di retribuzioni per le mensilità di giugno e luglio 2005, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’INPS non aveva prodotto alcun documento a riscontro del fatto che il T. avesse continuato a lavorare dopo la apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Inoltre l’INPS non aveva alcun potere di contestare i crediti ammessi definitivamente allo stato passivo, come chiarito da Cass. sezione lavoro 4 dicembre 2015 numero 24730;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in tre motivi, cui l’intimato non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte-unicamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo-ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, impugnando la sentenza per avere affermato che non era stato prodotto alcun documento a sostegno del fatto che il rapporto lavorativo fosse proseguito in costanza della procedura concorsuale.

Ha esposto di avere prodotto (al numero 5 degli atti del fascicolo di primo grado) la comunicazione dei commissari della SELFIN S.p.A. in amministrazione straordinaria in data 19 marzo 2007, nella quale si attestava che in data 14 febbraio 2007 era avvenuto il trasferimento della azienda alla SELFIN S.p.A. di proprietà della Comdata ed era cessato il rapporto di lavoro tra la SELFIN S.p.A. in amministrazione straordinaria e tutti i dipendenti (fatta eccezione per i dirigenti, che erano restati in forza);

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’INPS fosse tenuto ad erogare la prestazione a seguito della definitiva ammissione del credito di lavoro alla procedura concorsuale, senza tenere conto del fatto che i crediti ammessi non rientravano nell’arco temporale dei 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro coperto dalla garanzia. Con il motivo si contesta il principio, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui l’accertamento contenuto nello stato passivo è vincolante nei confronti dell’INPS non soltanto riguardo all’an ed al quantum del credito retributivo del lavoratore ma anche circa la sussistenza dei presupposti dell’obbligazione previdenziale;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. – nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in riferimento al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 2,

Con il motivo, proposto in via gradata, si denunzia la omessa pronuncia sul secondo motivo dell’appello dell’Istituto, con il quale si deduceva che l’importo ingiunto superava il massimale di legge per il pagamento delle retribuzioni a carico del fondo di garanzia, come fissato dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 2;

che ritiene il Collegio si debbano accogliere il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

che, invero:

– quanto al primo motivo, la affermazione in sentenza della assenza di documenti attestanti la prosecuzione del rapporto di lavoro in costanza della procedura concorsuale non dà alcun conto del documento prodotto dall’INPS nel primo grado sub allegato 5 ovvero della comunicazione dei commissari straordinari della SELFIN spa in amministrazione straordinaria nella quale si dava atto che il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti era cessato soltanto a seguito del trasferimento di azienda avvenuto il 14 febbraio 2007; il documento non esaminato aveva rilievo potenzialmente decisivo in quanto a tenore del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c), il periodo di dodici mesi nell’ambito del quale il fondo di garanzia è tenuto al pagamento delle ultime tre retribuzioni va calcolato a ritroso rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro ove questa sia intervenuta durante la continuazione della attività della impresa;

– quanto al secondo motivo, il principio affermato da questa Corte nell’arresto del 04/12/2015 nr 24730 (nonchè nella pronuncia del 13/11/2015, n. 23258), cui ha dato seguito la sentenza impugnata – è stato superato dalla giurisprudenza successiva, a partire da Cass. 19 luglio 2018 n. 19277 (conformi: Cass. n. 30804/2018 e Cass. n. 29363/2018).

Nei più recenti arresti, relativi alla disciplina dell’intervento del fondo di garanzia per il pagamento del TFR, si è ritenuto che dalla natura autonoma (rispetto all’originario obbligo retributivo datoriale) e previdenziale della prestazione erogata dal fondo di garanzia non deriva l’effetto di totale inibizione dell’accertamento giudiziale degli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere nasce l’obbligo di tutela assicurativa nè la impossibilità per l’INPS di contestare, a seguito dell’ammissione al passivo della procedura concorsuale, la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale.

In particolare, quanto al TFR, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, l’oggetto dell’obbligo assicurativo è individuato attraverso il richiamo alla disciplina dell’art. 2120 c.c. sicchè i presupposti di intervento del fondo vanno in tale fattispecie così individuati: a) sia venuto ad esistenza l’obbligo di pagamento del TFR in capo al datore di lavoro; b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza (sent. n. 19277/2018, punto 22).

Il medesimo principio è riferibile anche alla obbligazione previdenziale di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, art. 2, come già ritenuto da questa Corte con ordinanza 24 maggio 2019 n. 14348; ai fini della nascita della obbligazione del fondo di garanzia non è dunque sufficiente che il credito per le retribuzioni sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale- contrariamente a quanto ritenuto della sentenza impugnata- ma occorre autonomamente accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi (in particolare, per quanto qui rileva, temporali) della obbligazione previdenziale, come fissati dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2.

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione perchè provveda all’esame del documento omesso ed alla applicazione del principio di diritto sopra indicato;

che il giudice del rinvio provvederà altresì alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese- alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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