Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31127 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 28/11/2019), n.31127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36792-2018 R.G. proposto da:

M.S.-.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BENZONI MARTINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

ROMA, depositato il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Trieste e,

in subordine, di voler rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza territoriale in relazione ad un ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno, aveva disposto il trasferimento del cittadino straniero M.M., cittadino iracheno, in Finlandia.

Il ricorrente al momento della presentazione del ricorso si trovava ospite presso il centro di accoglienza ubicato presso una struttura di accoglienza governativa a Trieste. Da tale elemento di fatto il Tribunale ha fatto conseguire la competenza territoriale del Tribunale di Trieste, sezione specializzata per l’immigrazione, ritenendo applicabile il criteriddi radicamento territoriale della competenza stabilito nel D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, secondo il quale: “Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”.

Secondo questa disposizione, quando il ricorrente si trovi presso una struttura governativa od un centro di accoglienza, la competenza territoriale deve essere individuata nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale nella quale ha sede la struttura o il centro.

Il ricorrente, proponendo regolamento di competenza, ha contestato la decisione ritenendo che il criterio di individuazione della competenza territoriale adottato dal Tribunale non si applichi al ricorso in oggetto ma solo a quelli relativi alle domande di protezione internazionale in quanto il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio del diritto è affidato alle Commissioni Territoriali, in numero di 20 (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, comma 2), diffuse sul territorio. Solo in relazione a questa distribuzione geografica può trovare applicazione la norma processuale secondo la quale quando il cittadino straniero sia ospitato presso una struttura od un centro di accoglienza, la competenza territoriale sia quella della circoscrizione della Commissione territoriale ove il centro o la struttura sono ubicati.

Nel ricorso in questione la autorità che ha emesso il provvedimento impugnato è unica ed ha sede a Roma. Solo con il D.L. n. 113 del 2018, ratione temporis non applicabile, il legislatore ha previsto un’articolazione territoriale delle cd.”Unità Dublino”. Il ricorrente ha richiamato l’ordinanza n. 18757 del 2019 con la quale questa Corte ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Ha, altresì depositato memoria.

Ha depositato controricorso il Ministero dell’Interno, concludendo per l’inammissibilità del ricorso proposto.

Il Procuratore Generale, nelle conclusioni rassegnate, ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha condiviso l’iter argomentativo del provvedimento del Tribunale di Roma, sottoponendo a critica l’ordinanza sopra citata.

Il Collegio, alla luce delle condivisibili osservazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale, ritiene di disattendere la soluzione indicata nelle ordinanze n. 18755,18756, 18757 del 2019 alla luce delle seguenti considerazioni:

L’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. All’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa induce a ritenere preferibile ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissandolo nella sede della sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato. Il principio applicato, come sottolineato nella requisitoria, è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”. Il criterio indicato, peraltro, è applicabile, anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018.

In conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente. Il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.

Deve pertanto essere rigettato il ricorso proposto, con affermazione della competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Trieste, cui si rimette anche la statuizione sulle spese processuali del presente procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Trieste cui rimette la causa anche per le spese processuali del presente procedimento.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in relazione al versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA