Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31126 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18494-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. FLAMINIA 405,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

l’11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Z.G. contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di rimborso IRPEF, presentata per gli anni 1990-1992.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, artt. 11 e 14 preleggi, L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 comma 3 e art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per la concessione del rimborso in favore del contribuente;

che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, artt. 12 e 14 preleggi e art. 112 c.p.c., giacchè il contribuente avrebbe adempiuto ai propri obblighi tributari tramite il suo datore di lavoro, mentre l’agevolazione avrebbe riguardato solo il rapporto fra Erario e sostituto d’imposta;

che, attraverso l’ultima censura, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, artt. 12 e 14 preleggi e art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe dovuto valutare tardiva l’istanza di rimborso, pacificamente avvenuta il 27 febbraio 2009 e dunque dopo oltre cinque anni dall’entrata in vigore della legge;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il primo motivo è infondato, dovendosi in questa sede ribadire il principio consolidato, per il quale, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Sez. 6-5, n.9577 del 12/06/2012);

che il secondo motivo è infondato, giacchè, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016);

che il terzo motivo è immeritevole di accoglimento;

che, infatti, L. n. 190 del 2014, l’art. 1, comma 665 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dalla della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 (Sez. 6-5, n. 15252 del 22/07/2016);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 1.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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