Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31125 del 29/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 31125 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
sul ricorso 21652-2013 proposto da:
FIERA DI GENOVA SPA in persona del Presidente del
C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 29/12/2017

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 20/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE

udit o 11 P.M. iN JL5LJrN1

111 flou

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO ch

reyeuratore

ha concluso per

il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALDERARA per
delega dell’Avvocato MANZI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto il rigetto.

NASI;

FATTI DI CAUSA

Con l’impugnata sentenza n. 58, depositata il 20/6/2012, la Commissione Tributaria
Regionale della Liguria respingeva l’appello di Fiera di Genova s.p.a., nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Genova, che aveva negato alla società contribuente il diritto al rimborso
dell’imposta di registro versata in dipendenza del rapporto di concessione, per la

successivamente mutato in rapporto di locazione, sottoposto ad Iva, avuto riguardo
annualità di canone non fruite ed in forza del principio di alternatività tra iva ed
imposta di registro.
Rilevava, in particolare, la Commissione Tributaria Regionale, che il preteso diritto alla
restituzione dell’imposta – in tesi – indebitamente versata, in dipendenza del contratto
di concessione dell’area demaniale, sottoposto all’imposta di registro, ai sensi dell’art.
5 della Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131 del 1986, va escluso perché il momento
rilevante, ai fini dell’imposizione, è quello della registrazione dell’atto, ed in quel
momento non sussisteva alcuna alternatività tra imposta di registro ed iva,
quest’ultima dovuta, ai sensi dell’art. 43, lett. h), del D.P.R. citato, per i contratti
diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti della disposizione, aventi per oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale, per i quali la base imponibile è costituita
dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto, con
possibilità di rimborso, ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. citato, in caso di
risoluzione anticipata.
Avverso la sentenza la società Fiera di Genova propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma,
n. 4 e n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, 61, D.Lgs. n.
546 del 1992, 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 156, comma 2, c.p.c.,
in subordine, omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, giacché la CTR ha ritenuto assertivamente che, nel caso di specie,
ricorrerebbero due contratti distinti ed autonomi, aventi ad oggetto il medesimo
immobile, dapprima, appartenente al demanio marittimo e, a decorrere dal 4/7/2003,

durata di 50 anni, di un’area demaniale ad uso del quartiere fieristico,

al patrimonio disponibile del Comune di Genova, e che solo il secondo è sottoposto al
pagamento dell’Iva al 20% sui corrispettivi corrisposti – a seguire – in favore del
predetto Comune, laddove invece si tratta pur sempre di un unico rapporto, essendo
cambiata ope legis l’assegnazione del bene in ragione della sua mutata natura
giuridica.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3,
violazione o falsa applicazione degli artt. 17, 43, lett. h), D.P.R. n. 131 del 1986, 5

applicabile al contratto di concessione demaniale il richiamato art. 17, comma 3,
D.P.R. n. 131 del 1986, disposizione che non costituisce una norma eccezionale,
applicabile alle locazioni, ed invece preclusa alle concessioni demaniali, e che
stabilisce il principio secondo cui, l’imposta di registro calcolata sul corrispettivo
pattuito per l’intera durata del contratto, ed oggetto di pagamento in unica soluzione,
in caso di risoluzione anticipata del rapporto, relativamente alle annualità ad essa
successive, debba essere rimborsata al contribuente.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3,
violazione o falsa applicazione dell’art. 40, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, in
relazione agli artt. 53 Cost., 401 della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006,
giacché la CTR non ha considerato che il principio di alternatività tra iva ed imposta
di registro ha portata generale e non è per sua natura suscettibile di interpretazioni
restrittive, mirando ad escludere qualsiasi forma di imposizione cumulativa, e che nel
caso di specie il cumulo tra l’imposta proporzionale di registro e l’iva, non solo
determinerebbe un indebito arricchimento da parte del Fisco, con violazione dell’art.
53 Cost., ma renderebbe il sistema impositivo incompatibile con la disciplina
comunitaria.
Le censure contenute nei motivi di impugnazione sono infondate e non meritano
accoglimento.
Giova premettere che i beni costituenti il complesso fieristico di Genova, già
appartenenti al demanio marittimo, erano stati concessi in uso dall’Autorità Portuale
di Genova, in data 21/12/1998, alla società Fiera di Genova (già Ente autonomo),
dietro pagamento di un canone, e che per effetto di quanto previsto dall’art. 145,
comma 53, L. n. 388 del 2000, e dell’intervenuto mutamento del regime giuridico dei
beni in questione, il rapporto de quo ha assunto la natura di una locazione privatistica,
con la previsione del pagamento di un corrispettivo per il godimento degli stessi.

2

della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. citato, giacché la CTR ha ritenuto non

Ai sensi degli artt. 43 e 45, D.P.R. n. 131 del 1986, e dell’art. 5 della Tariffa, Parte I,
allegata al D.P.R. citato, la società concessionaria in data 5/1/1986 ha corrisposto
l’imposta di registro proporzionale (aliquota del 2%), la cui base imponibile è
costituita dall’ammontare del canone per l’intera durata della concessione (cfr. art.
45), ed a seguito della sopra ricordata sdemanializzazione dei beni concessi in uso, ha
chiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta per la quota parte
relativa al periodo successivo al 4/7/2003, data in cui è venuto a cessare il rapporto di

La decisione del Giudice di appello è correttamente motivata in quanto si fonda sulla
diversa qualificazione giuridica del rapporto di concessione di beni demaniali,
finalizzato al perseguimento di interessi pubblici, rispetto al rapporto di locazione di
beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, finalizzato invece al
perseguimento di un vantaggio economico, nonché sulla conseguente considerazione
che i canoni concessori non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto.
L’art. 43, lett. h), D.P.R. n.131 del 1986, quanto alla base imponibile dell’imposta di
registro, stabilisce che “per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere
precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, nel cui ambito
rientra propriamente la locazione degli immobili, è costituita “dall’ammontare dei
corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”, ed a tale ristretto
ambito si riferisce l’ipotesi disciplinata dall’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986,
che recita: “Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata
del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno.
In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto
l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al
rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L’imposta
relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del
contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.”
Il fatto che il legislatore sia intervenuto, nella materia

de qua, con il D.L. n. 95 del

2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012, art. 3, comma 16, il quale
r‘EC

ta : “Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili
appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo
57, comma 7, del medesimo decreto.”, con una norma di carattere innovativo e non
3

concessione.

interpretativo, costituisce ulteriore argomento contrario alla tesi sostenuta dalla
ricorrente circa l’estensibilità in via analogica di regole proprie del diverso rapporto,
qual’è quello di locazione, nel quale, avuto riguardo all’art. 40, comma 1, D.P.R. n.
131 del 1986, nel testo vigente “ratione temporis”, l’imposta di registro si applica in
misura fissa alle operazioni soggette ad iva, in forza del principio di alternatività ivareg istro.
La ricorrente deduce anche una violazione dell’articolo 401, Direttiva 2006/112/Ce

Stati membri di istituire o mantenere imposte, diritti o tasse che abbiano il carattere
di imposta sul volume di affari, ma si tratta di questione mal posta in quanto, nel caso
di specie, la operazione tassata ha trovato compiuta regolamentazione nell’art. 45,
D.P.R. n. 131 del 1986, allorché l’atto concessorio è stato presentato per la
registrazione, scontando l’imposta proporzionale di registro sulla base imponibile
costituita “dall’ammontare del canone”, ed in quel momento non sussisteva alcuna
alternatività con l’iva.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 10.200,00, oltre rimborso spese prenotate a
debito.
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2017.

(già dell’art. 33 della VI Direttiva (ora art. 401, Direttiva 2006/112/Ce), che vieta agli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA