Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31125 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12821-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 366/2015 della COMM. TRIB. REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la sentenza di primo grado con cui era stata accolta l’impugnativa proposta dalla contribuente avverso il silenzio diniego tenuto dall’Amministrazione fiscale in relazione all’istanza di rimborso della maggiore imposta IRPEF (per l’importo di Euro 2.253,36), trattenuta per tassazione separata dal Fondo di previdenza complementare COMIT sulla liquidazione del capitale corrisposto ai dipendenti senza la detrazione dall’imponibile dei contributi, pari al 7,75% della retribuzione, versati dai dipendenti medesimi fino al 31 dicembre 1994;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo;

O.G. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 17, comma 2, e art. 48, comma 2, lett. a), vigente “ratione temporis” (TUIR, ora artt. 19 e 51), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto detraibili dall’imponibile di cui al Fondo di previdenza complementare i contributi versati (solo formalmente) sino al 1994 dai lavoratori.

Ritenuto che:

il motivo è fondato, poichè la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, essendo fiscalmente esenti a norma del TUIR, art. 48, vigente “ratione temporis” (oggi art. 51), soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (cfr., sul punto, Cass. n. 124/2018);

il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con statuizione di rigetto dell’impugnazione del diniego di rimborso; l’interpretazione giurisprudenziale, consolidatasi solo nelle more dei gradi di merito, legittima la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione del diniego di rimborso; dichiara compensate le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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