Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31124 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31124 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 26549 del ruolo generale del 2010,
proposto da
s.r.l. 3.B.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del
ricorso, dall’avv. Giuseppe Cacciato, col quale elettivamente si
domicilia in Roma, alla via Marocco, n. 18, presso lo studio Trivoli
& Associati
-ricorrentecontro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
si domicilia
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata in data 29 settembre 2009,
n. 99/36/09;

RG n. 26549/10
Angelina-Mar

estensore

Data pubblicazione: 29/12/2017

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
23 ottobre 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;
sentiti per la società l’avv. Giuseppe Cacciato e per l’Agenzia

Fatti di causa.
Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che
l’Agenzia delle entrate riprese a tassazione il saldo negativo di
cassa appostato dalla società, nonché le spese per pubblicità,
prestazioni di terzi e carburanti.
La società impugnò il relativo avviso, eccependone la nullità
per difetto di motivazione e comunque contestando nel merito le
riprese.
La Commissione tributaria provinciale accolse in parte il
ricorso, relativamente alla ripresa a tassazione del saldo negativo
di cassa ed annullò le sanzioni, che, comunque, nelle more erano
state corrisposte nella misura di un quarto.
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello
principale della società, mentre ha accolto quello incidentale
dell’Ufficio.
Ha al riguardo osservato che l’Agenzia ha utilizzato i risultati
della verifica compendiati nel processo verbale di constatazione
consegnato alla parte, laddove la mancanza di indicazione delle
norme applicabili è irrilevante, ai fini del giudizio di validità
dell’avviso.
Nel merito, il giudice d’appello ha condiviso le valutazioni
espresse in primo grado e, quanto alle sanzioni, ha escluso la
possibilità di ottenerne il rimborso, avendo la società fruito della
definizione agevolata prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 472/97.

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Angelina-

o estensore

l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa.

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Contro questa sentenza la società propone ricorso per
ottenerne la cassazione, che affida a nove motivi, cui l’Agenzia
reagisce con controricorso.
Ragioni della decisione.

1.- Col primo motivo di ricorso,

proposto ex art. 360, 1°

comma, n. 4, c.p.c., la contribuente lamenta la nullità della

2° comma e 36, 2° comma, n. 4, del d.lgs. n. 546/92, nonché
dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 delle relative disposizioni
di attuazione. Sostiene che il giudice d’appello, richiamando
acriticamente la sentenza di primo grado ed il contenuto
dell’avviso di accertamento, abbia in realtà reso una motivazione
apparente.
L’art. 118 disp. att. c.p.c. prescrive la concisione della
redazione della sentenza. La motivazione di una sentenza può
essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non
ancora passata in giudicato, purché, però, resti autosufficiente,
ossia riproduca i contenuti mutuati e li sottoponga ad autonoma
valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa,
causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità
logico-giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360,
1° comma, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della
fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le
ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra varie, Cass., ord.
26 giugno 2017, n. 15984 e 8 gennaio 2015, n. 107).
In definitiva, è legittima la motivazione per relationem della
sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice
d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice,
esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della
pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo
che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte

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Angelina-Ma

estensore

sentenza per mancanza di motivazione, in violazione degli artt. 1,

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motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (tra varie,
Cass. 11 maggio 2012, n. 7347).
1.1.- Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale ha
escluso le ragioni di nullità dell’avviso con autonoma valutazione,
facendo leva sulla circostanza che il prodromico processo verbale
di constatazione fosse stato consegnato alla società.

considerazioni espresse in primo grado, che perdipiù non ha
compiutamente esposto.
2.-

La censura va quindi accolta in relazione ai profili in

questione.
3.-

L’accoglimento del motivo nei limiti indicati determina

l’assorbimento

del quarto, del sesto e dell’ottavo motivo,

riguardanti la medesima censura, con i quali la società denuncia,
ex art. 360, 10 co., n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per
omessa pronunzia sui motivi di ricorso in appello rispettivamente
tesi

ad

ottenere

l’annullamento

dei

rilievi

concernenti

l’indeducibilità delle spese di pubblicità (quarto motivo), di quelle
d’imbiancatura (sesto motivo), nonché di quelle per carburanti e
lubrificanti (ottavo motivo).
3.1.- Ne risultano assorbiti altresì il quinto ed il settimo motivo
di ricorso,

con i quali, rispettivamente, la società lamenta

l’insufficienza della motivazione della sentenza in ordine alla
determinatezza oggettiva e soggettiva delle spese di pubblicità
(quinto motivo),

nonché in ordine all’effettività delle spese

d’imbiancatura (settimo motivo), nonché il nono motivo, col quale
si deduce vizio della motivazione della sentenza sul fatto
controverso e decisivo dell’effettività delle spese per carburanti e
lubrificanti degli automezzi.
4.- Col secondo e col terzo motivo di ricorso, da esaminare
congiuntamente, perché concernenti, sotto il profilo della
deduzione del vizio di motivazione e della violazione di legge la
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Ma, quanto al merito, si è limitata a dichiarare di condividere le

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medesima censura, la società lamenta per un verso l’omessa
motivazione sul fatto controverso e decisivo che l’avviso di
accertamento non recava argomentazioni giuridiche e non faceva
riferimento alle norme sulla base delle quali erano state formulate
le riprese fiscali e, per altro verso, la violazione degli artt. 7, t°
co., I. n. 212/00, 42, 2° co., del d.P.R. n. 600/73 e 56, 5° co., del

La censura complessivamente proposta si rivela al contempo
inammissibile ed infondata.
4.1.- Anzitutto, essa è inammissibile, perché, contrariamente a
quanto dedotto in ricorso, la Commissione ha motivato sul punto,
là dove ha considerato che l’Ufficio «ha applicato la normativa in
vigore, che non può essere ignorata, e non può essere motivo di
nullità dell’accertamento il fatto di non conoscere la normativa da
applicare».
4.2.- La censura è altresì infondata.
Come questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare (da
ultimo, Cass. 12 aprile 2017, n. 9499), la mancata indicazione,
nell’avviso di accertamento, della norma asseritamente violata non
è, di per sé, causa di nullità dell’atto per inosservanza dell’obbligo
di motivazione, ove lo stesso indichi i presupposti di fatto e le
ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il
proprio diritto difensivo.
Laddove, nel caso in esame, come dinanzi segnalato in
relazione all’esame del primo motivo, il giudice d’appello ha
ritenuto l’avviso, frutto a suo giudizio del corretto impiego dei
«risultati della verifica esposti nel PVC»,

adeguatamente

motivato, in virtù dell’avvenuta consegna alla parte del processo
verbale di constatazione.
5.- In definitiva, in accoglimento del primo motivo, per i profili
dinanzi indicati, la sentenza va sul punto cassata, con rinvio,

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Angelina-Mari

d.P.R. n. 633/72.

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anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della
Lombardia in diversa composizione.

Per questi motivi
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il quarto, il quinto, il
sesto, il settimo, l’ottavo ed il nono motivo, cassa la sentenza

spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in
diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 23 ottobre 2017.
Il preside te
/

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

2 9 01C.2017

li Funzb:,

Marce;

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impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le

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