Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31124 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18467-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI

38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 903/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva accolto l’appello di B.C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Forlì. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che l’accensione del muto/finanziamento non potesse essere addotto a giustificazione della capacità contributiva e che l’affermazione circa il mantenimento dell’abitazione principale da parte della madre non fosse stata accompagnata dalla verifica circa la sussistenza di adeguati redditi in capo a costei;

che il B. ha resistito con controricorso;

che il motivo è fondato, per quanto di ragione;

che questa Corte (Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014) ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”;

che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018; Sez. 5, n. 1510 del 20/01/2017);

che, nella specie, appax.ícorretta l’affermazione della CTR che “la documentazione prodotta dal contribuente (ricorso al credito al consumo e bancario) sia sufficiente per dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate per l’acquisto del motociclo”, giacchè, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva (Sez. 5, n. 4797 del 24/02/2017);

che, in altri termini, è sufficiente la prova della sussistenza del mutuo, senza la necessità di dover dimostrare anche le motivazioni dell’erogazione e le garanzie che la supportano; che, al contrario, non può reputarsi sufficiente la prova in ordine alle spese per il mantenimento dell’appartamento;

che, infatti tale prova fornita dal contribuente appare generica, posto che la CTR si limita a motivare che “può fondatamente presumersi che le spese occorrenti per il mantenimento dell’appartamento di 110 mq., di cui era proprietario al 50% unitamente alla madre con lui convivente, fossero da questa sostenute anche per la quota a lui spettante”, senza alcuna specificazione, neppure con riguardo alla continuità del possesso dei redditi nel tempo;

che il ricorso merita dunque accoglimento nei limiti di quanto detto;

che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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