Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31123 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31123 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16146/2013 R.G. proposto da
Banca di credito cooperativo irpina società coop. a r.I., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Luigi Cardascia, Paola Lumini e Attilio Pelosi, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Po, n.
28;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/12/2017

avverso la sentenza della Commissione tributaria

regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 460/9/12 depositata il 20

dicembre 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2017
dal Consigliere Emilio Iannello;
udito l’Avvocato Raffaele Sgambato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo il rigetto.
FATTI DI CAUSA

1. La Banca di credito cooperativo irpina società coop. a r.l.
ricorre, con due mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che
resiste con controricorso) avverso la sentenza in epigrafe, con la
quale la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione
staccata di Salerno, ha accolto solo parzialmente (in relazione a
riprese fiscali non più in rilievo nella prese sede) l’appello della
contribuente, ritenendo legittima la ripresa, a fini Ires e Irap per
l’anno 2005, di oneri per euro 51.021,01, sostenuti per il recupero di
crediti cartolarizzati.
Si trattava di crediti in sofferenza che la banca aveva ceduto pro

soluto alla società BCC Securis, contestualmente obbligandosi a
provvedere, in nome e per conto della cessionaria, munita di apposita
procura, al loro recupero, con il compimento di tutte le operazioni
necessarie, anche giudiziarie, dietro un compenso forfettario per
spese e gli oneri sostenuti, sugli incassi realizzati.
Ritenevano i giudici d’appello fondata la tesi dell’Ufficio secondo
cui, ai sensi della convenzione stipulata tra la Banca ricorrente e la
BCC Securis, tutte le spese per il recupero dei crediti, anche quelle
eccedenti il limite forfettario, dovevano intendersi a totale carico della
predetta cessionaria, qualunque ne fosse il risultato. Osservavano
che, in tale contesto, la Banca cedente agiva quale mandataria in
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udito l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili;

nome e per conto della cessionaria e che ad essa spettavano,
pertanto, ai sensi dell’art. 1720 cod. civ., il rimborso delle spese
anticipate, con gli interessi legali, e se convenuto, anche un
compenso forfettario.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce

relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., con
riferimento al trattamento degli oneri derivanti dal recupero dei
crediti cartolarizzati e/o violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod.
proc. civ.».
Lamenta che la sentenza impugnata non illustra i motivi per i
quali gli esborsi sostenuti da essa contribuente, ai fini del recupero
dei crediti cartolarizzati, dovrebbero essere considerati anticipazioni,
con conseguente violazione anche dell’art. 36, comma 2, num. 4),
d.lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice di illustrare i motivi
della decisione.
La censura è inammissibile prospettando essa vizi tipologicamente
distinti e incompatibili (violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4,
d.lgs. n. 546 del 1992, configurabile in caso di motivazione
totalmente mancante o apparente, e vizio di omessa motivazione) in
relazione alla medesima doglianza (v. Cass. 14/09/2016, n. 18021;
Cass. 23/09/2011, n. 19443).
Occorre al riguardo rammentare, infatti, che la violazione della
norma processuale citata (integrante

error in procedendo

denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc.
civ.) si configura soltanto nell’ipotesi in cui sia mancata del tutto da
parte del giudice — ovvero sia meramente apparente — ogni
statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio, mentre
rientra nell’ambito dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.
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«insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in

la censura con la quale si deduca la mancata (o insufficiente o
contraddittoria) valutazione di alcuni dei fatti (controversi e decisivi)
posti a fondamento della domanda o della eccezione medesima.
Può comunque soggiungersi che la doglianza è infondata sotto
entrambi i profili.
Non può infatti dubitarsi che una motivazione esista e che non sia

sia la ragione della decisione adottata (configurazione dei costi quali
mere anticipazioni rimborsabili dal mandante ex art. 1720 cod. civ.).
Quanto poi al dedotto vizio di motivazione, omette la ricorrente di
illustrare i fatti che, oggetto di discussione tra le parti e idonei a
condurre in modo univoco a una diversa qualificazione, non sarebbero
stati considerati dalla C.T.R..
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta poi, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., che i giudici del
gravame hanno interpretato le clausole del contratto di servicing in
violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, nonché dell’art.
75, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente
ratione temporis.
Sostiene che, in base alle clausole contenute nell’art. 15 del
contratto, si delinea un regolamento negoziale in virtù del quale, in
deroga alle previsioni di cui all’art. 1720 cod. civ., le spese e gli oneri
effettivamente sostenuti da essa contribuente nell’esercizio
dell’attività di servicing, che non trovano copertura nel rimborso
forfettario previsto dal primo e dal terzo paragrafo dalla detta
disposizione contrattuale (0,1% degli incassi realizzati nell’arco
temporale di riferimento, subordinatamente all’esistenza di fondi
disponibili nel rispetto dell’ordine di priorità dei pagamenti fissati da
apposito regolamento, oltre eventuale integrazione a forfait,
condizionata all’esistenza di fondi disponibili e all’avvenuto rimborso
in linea capitale dei titoli di classe A emessi dalla cessionaria fronte
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meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quale

dell’acquisto dei crediti) sono destinate a rimanere a carico della
banca cedente, non potendosi configurare per esse un diritto pieno e
incondizionato all’integrale rifusione, ma piuttosto una mera
aspettativa. Rileva che ciò si spiega in relazione al particolare oggetto
dell’operazione di cartolarizzazione posta in essere, rappresentato da
crediti in sofferenza, tale per cui la rifusione delle spese relative

connota di un fortissimo elemento di aleatorietà, tanto da perdere,
sul piano sostanziale, la qualifica di rimborso spese e assumere le
vesti di una ulteriore forma di remunerazione subordinata al buon
esito dell’attività di recupero del credito. Rimarca che l’impostazione
contabile conseguente alla ricostruzione accolta dal giudice a quo
comporterebbe l’iscrizione nell’attivo del bilancio della Banca di una
posta creditoria nei confronti della cessionaria, a fronte delle spese
sostenute per l’attività di

servicing,

il che configurerebbe una

violazione del principio sancito dall’art. 2423, secondo comma, cod.
civ., in forza del quale il bilancio deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell’esercizio. Soggiunge che, se la
volontà delle parti fosse stata quella di applicare la disciplina
codicistica del mandato, sarebbe stato sufficiente richiamare la norma
dell’art. 1720 cod. civ., con l’aggiunta di un semplice richiamo
all’ordine di priorità dei pagamenti sancito dall’accordo tra i creditori,
senza alcuna necessità di introdurre regole ad hoc per stabilire
precipui limiti e condizioni al riconoscimento del diritto ad ottenere il
reintegro delle spese e degli oneri sostenuti.
La censura è infondata.
È noto che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia
privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è
censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri
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all’attività gestoria, per una maggiore tutela della società veicolo, si

legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione,
qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da
non consentire il controllo del procedimento logico seguito per
giungere alla decisione.
Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è
peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di

concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni
attraverso i quali il giudice se ne è discostato.
La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata
mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero
delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di
un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei
punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da
un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che
questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.
In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è
necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione
possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola
siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,
che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in
sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass.
03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass.
07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178)
In tale prospettiva non colgono nel segno le censure di violazione
dei canoni di ermeneutica contrattuale (e segnatamente di quelli della
interpretazione logica e sistematica del contratto), in quanto inidonee
a palesare evidenti errori nel ragionamento giuridico posto a base
dell’attività qualificatoria svolta dal giudice di merito, né tanto meno
la sua insostenibilità.
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interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in

Al riguardo occorre invero rilevare che i dati testuali
rappresentati, nel complesso considerati, non appaiono tali da poter
contrastare in modo univoco e insuperabile la qualificazione operata
dal giudice del merito e, segnatamente, l’operato accostamento del
rapporto di servicing al mandato con rappresentanza.
In particolare, l’assunto — centrale nel ragionamento della

carattere di aleatorietà al rimborso della parte di oneri non coperti
dalla percentuale forfettaria, affievolendone la relativa pretesa a
situazione di mera aspettativa, non trova oggettivo riscontro nel
tenore delle stesse, prevedendosi in esse la mera posposizione dei
crediti medesimi ad altri pattiziamente riconosciuti come poziori, con
incidenza pertanto non già sull’an del credito quanto piuttosto sulla
sua garanzia patrimoniale, solo indirettamente limitata per effetto
della preferenza convenzionalmente riconosciuta ad altri crediti.
Quanto meno non può certo affermarsi che quella accolta dal giudice
di merito sia interpretazione univocamente contraddetta dai dati
testuali considerati.
3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna
della Banca ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia
controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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ricorrente — secondo cui le clausole contrattuali conferirebbero

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.

Così deciso il 12/10/2017

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