Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31122 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31122 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7627/2013 R.G. proposto da
Banca di credito cooperativo irpina società coop. a r.I., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Luigi Cardascia, Paola Lumini e Attilio Pelosi, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Po, n.
28;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 29/12/2017

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, n. 426/4/12 depositata il 1
agosto 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2017
dal Consigliere Emilio Iannello;
udito l’Avvocato Raffaele Sgambato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. La Banca di credito cooperativo irpina società coop. a r.l.
ricorre, con due mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che
resiste con controricorso) avverso la sentenza in epigrafe, con la
quale la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione
staccata di Salerno, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo
legittima la ripresa, a fini Irpeg e Irap per l’anno 2003, di oneri per
euro 70.762,14, sostenuti per il recupero di crediti cartolarizzati.
Si trattava di crediti in sofferenza che la banca aveva ceduto pro
soluto alla società BCC Securis, contestualmente obbligandosi a
provvedere, in nome e per conto della cessionaria, munita di apposita
procura, al loro recupero, con il compimento di tutte le operazioni
necessarie, anche giudiziarie, dietro un compenso forfettario per le
spese e gli oneri sostenuti, sugli incassi realizzati.
Ritenevano i giudici d’appello che, ai sensi della convenzione
stipulata tra la Banca ricorrente e la BCC Securis, tutte le spese per il
recupero dei crediti, anche quelle eccedenti il limite forfettario,
dovevano intendersi a totale carico della predetta cessionaria,
qualunque ne fosse il risultato. Osservavano che, in tale contesto, la
Banca cedente agiva quale mandataria in nome e per conto della
cessionaria e che ad essa spettavano, pertanto, ai sensi dell’art. 1720
cod. civ., il rimborso delle spese anticipate, con gli interessi legali, e,

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udito l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili;

se convenuto, anche un compenso forfettario.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce
«insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., con
riferimento al trattamento degli oneri derivanti dal recupero dei

1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod.
proc. civ.».
Lamenta che la sentenza impugnata non illustra i motivi per i
quali gli esborsi sostenuti da essa contribuente, ai fini del recupero
dei crediti cartolarizzati, dovrebbero essere considerati anticipazioni,
con conseguente violazione anche dell’art. 36, comma 2, num. 4),
d.lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice di illustrare i motivi
della decisione.
La censura è inammissibile prospettando essa vizi tipologicamente
distinti e incompatibili (violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4,
d.lgs. n. 546 del 1992, configurabile in caso di motivazione
totalmente mancante o apparente, e vizio di omessa motivazione) in
relazione alla medesima doglianza (v. Cass. 14/09/2016, n. 18021;
Cass. 23/09/2011, n. 19443).
Occorre al riguardo rammentare, infatti, che la violazione della
norma processuale citata (integrante

error in procedendo

denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc.
civ.) si configura soltanto nell’ipotesi in cui sia mancata del tutto da
parte del giudice — ovvero sia meramente apparente — ogni
statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio, mentre
rientra nell’ambito dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.
la censura con la quale si deduca la mancata (o insufficiente o
contraddittoria) valutazione di alcuni dei fatti (controversi e decisivi)
posti a fondamento della domanda o della eccezione medesima.
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crediti cartolarizzati e/o violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre

Può comunque soggiungersi che la doglianza è infondata sotto
entrambi i profili.
Non può infatti dubitarsi che una motivazione esista e che non sia
meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quale
sia la ragione della decisione adottata (configurazione dei costi quali
mere anticipazioni rimborsabili dal mandante ex art. 1720 cod. civ.).

di illustrare i fatti controversi che, idonei a condurre in modo univoco
a una diversa qualificazione, non sarebbero stati considerati dalla
C.T. R..
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta poi, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., che i giudici del
gravame hanno interpretato le clausole del contratto di servicing in
violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, nonché dell’art.
75, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente
ratione temporis.
Sostiene che, in base alle clausole contenute nell’art. 15 del
contratto, si delinea un regolamento negoziale in virtù del quale, in
deroga alle previsioni di cui all’art. 1720 cod. civ., le spese e gli oneri
effettivamente sostenuti nell’esercizio dell’attività di servicing, che
non trovano copertura nel rimborso forfettario previsto dal primo e
dal terzo paragrafo dalla detta disposizione contrattuale (0,1% degli
incassi realizzati nell’arco temporale di riferimento, subordinatamente
all’esistenza di fondi disponibili nel rispetto dell’ordine di priorità dei
pagamenti fissati da apposito regolamento, oltre eventuale
integrazione a forfait, condizionata all’esistenza di fondi disponibili e
all’avvenuto rimborso in linea capitale dei titoli di classe A emessi
dalla cessionaria a fronte dell’acquisto dei crediti) sono destinate a
rimanere a carico della banca cedente, non potendosi configurare per
esse un diritto pieno e incondizionato all’integrale rifusione, ma
piuttosto una mera aspettativa. Rileva che ciò si spiega in relazione al

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Quanto poi alla congruità della motivazione, omette la ricorrente

particolare oggetto dell’operazione di cartolarizzazione, rappresentato
da crediti in sofferenza, tale per cui la rifusione delle spese relative
all’attività gestoria, per una maggiore tutela della società veicolo, si
connota di un fortissimo elemento di aleatorietà, tanto da perdere,
sul piano sostanziale, la qualifica di rimborso spese e assumere le
vesti di un’ulteriore forma di remunerazione subordinata al buon esito

contabile conseguente alla ricostruzione accolta dal giudice

a quo

comporterebbe l’iscrizione nell’attivo del bilancio della Banca di una
posta creditoria nei confronti della cessionaria, a fronte delle spese
sostenute per l’attività di

servicing,

il che configurerebbe una

violazione del principio sancito dall’art. 2423, secondo comma, cod.
civ., in forza del quale il bilancio deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell’esercizio. Soggiunge che, se la
volontà delle parti fosse stata quella di applicare la disciplina
codicistica del mandato, sarebbe stato sufficiente richiamare la norma
dell’art. 1720 cod. civ., con l’aggiunta di un semplice richiamo
all’ordine di priorità dei pagamenti sancito dall’accordo tra i creditori,
senza alcuna necessità di introdurre regole ad hoc per stabilire
precipui limiti e condizioni al riconoscimento del diritto ad ottenere il
reintegro delle spese e degli oneri sostenuti.
La censura è infondata.
È noto che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia
privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è
censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri
legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione,
qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da
non consentire il controllo del procedimento logico seguito per
giungere alla decisione.

dell’attività di recupero del credito. Rimarca che l’impostazione

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è
peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di
interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in
concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni
attraverso i quali il giudice se ne è discostato.
La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata

delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di
un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei
punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da
un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che
questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.
In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è
necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione
possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola
siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,
che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in
sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass.
03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass.
07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178)
In tale prospettiva non colgono nel segno le censure di violazione
dei canoni di ermeneutica contrattuale (e segnatamente di quelli della
interpretazione logica e sistematica del contratto), in quanto inidonee
a palesare evidenti errori nel ragionamento giuridico posto a base
dell’attività qualificatoria svolta dal giudice di merito, né tanto meno
la sua insostenibilità.
Al riguardo occorre invero rilevare che i dati testuali
rappresentati, nel complesso considerati, non appaiono tali da poter
contrastare in modo univoco e insuperabile la qualificazione operata
dal giudice del merito e, segnatamente, l’operato accostamento del
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mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero

rapporto di servicinq ai mandato con rappresentanza.
In particolare, l’assunto — centrale nel ragionamento della ricorrente —
secondo cui le clausole contrattuali conferirebbero carattere di aleatorietà al
rimborso della parte di oneri non coperti dalla percentuale forfettaria,
affievolendone la relativa pretesa a situazione di mera aspettativa, non
trova oggettivo riscontro nel tenore delle stesse, pre-.euridasi in esse la

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