Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31122 del 03/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 20714-2018 proposto da:
D.T.M., V.N., S.M., in proprio e quali
difensori costituiti della soc. GARAGE M. SAS di B.P.
e C. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2,
presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), COMUNE DI NAPOLI;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 8741/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 06/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. IACOBELLIS
MARCELLO.
Fatto
RILEVATO
che gli avv.ti V.N., S.M. e d.T.M., quale procuratori di Garage M. s.a.s. di B.P. e C. hanno proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 8471/2018 laddove è stata omessa la distrazione delle spese in loro favore;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;
rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che, nel dispositivo, laddove leggesi: “condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2300,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge”; debba leggersi ed intendersi: “condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2300,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge con distrazione in favore degli avv.ti anticipatari”.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018