Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31122 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 20714-2018 proposto da:

D.T.M., V.N., S.M., in proprio e quali

difensori costituiti della soc. GARAGE M. SAS di B.P.

e C. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 8741/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. IACOBELLIS

MARCELLO.

Fatto

RILEVATO

che gli avv.ti V.N., S.M. e d.T.M., quale procuratori di Garage M. s.a.s. di B.P. e C. hanno proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 8471/2018 laddove è stata omessa la distrazione delle spese in loro favore;

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che l’istanza è fondata;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che, nel dispositivo, laddove leggesi: “condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2300,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge”; debba leggersi ed intendersi: “condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2300,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge con distrazione in favore degli avv.ti anticipatari”.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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