Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31121 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31121 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 22805 2013 proposto da:

MAXXIUM ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
Procuratore Speciale, elettivamente domiciliato
ROMA VIA

XX SETTEMBRE 1,

in

presso lo studio

dell’avvocato STEFANO FEDELE, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 29/12/2017

- controricorrente avverso la sentenza n. 40/2013 della COMM.TRIB.REG. deUk
UPPlIbi9oha
M. -tlitNO, depositata il 20/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato ELEFANTE per delega
verbale dell’Avvocato FEDELE che si riporta al ricorso
e chiede l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che
si riporta al controricorso e chiede il rigetto.

LOCATELLI;

N.R.G.22805/2013
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica conclusa con processo verbale di constatazione
del 28.6.2007, l’Agenzia delle Entrate, con riguardo all’anno di imposta
2004/2005, emetteva nei confronti di Maxxium Italia srl in liquidazione,
con socio unico, un avviso di accertamento di maggiori imposte Ires ed
Irap, nonché di omesso versamento di ritenute e di imposte sostitutive;
emetteva inoltre atto di contestazione di sanzioni per il mancato

Contro entrambi gli atti la società proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Milano che li accoglieva
parzialmente con sentenza n.62 del 2011.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società si costituiva
proponendo appello incidentale. Con sentenza del 20.2.2013 la
Commissione tributaria regionale annullava l’avviso di accertamento
limitatamente a tre rilievi; confermava nel resto.
Contro la sentenza di appello la società ricorre per cassazione sulla
base di sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Primo motivo: “nullità della sentenza o del procedimento in
relazione all’art.360 primo comma n.4 cod.proc.civ.; omessa pronuncia in
relazione ad una eccezione rilevata in via pregiudiziale concernente
l’inammissibilità dell’avverso appello per violazione dell’art.53 comma 1
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546”.
Il motivo è infondato. Dal testo della sentenza impugnata, che
analizza i singoli motivi di appello principale proposto dall’Ufficio, si
evince che i motivi di impugnazione sono specifici. La Commissione
tributaria regionale, procedendo ad esaminare nel merito i motivi di
impugnazione, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità
dell’appello per mancanza del requisito di specificità dei motivi.
2.Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art.12 comma
5 legge 27 luglio 2000 n.212 in relazione all’art.360 comma 1 n.3
cod.proc.civ.”, nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità del

versamento di ritenute e di imposta sostitutiva.

processo verbale di constatazione ( e del conseguente avviso di
accertamento) per protrazione della verifica fiscale presso la sede della
società oltre il termine previsto dall’art.12 comma 5 legge 27 luglio 2000
n.212.
Il motivo è infondato. In via preliminare occorre ribadire la costante
giurisprudenza di questa Corte secondo cui la violazione del termine di
permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la

2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento
ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove
raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal
legislatore, (Sez. 5 , Sentenza n. 2055 del 27/01/2017). In secondo
luogo è corretta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata
secondo cui, ai fini dell’osservanza del termine di permanenza dei
verificatori, “devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli
operatori presso la sede del contribuente”, conformemente all’espresso
disposto dell’art.12 comma 5 decreto legislativo 31 dicembre 1992
n.546.
3.Terzo motivo: ” violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli articoli 7 e 12 comma 5 legge 212/2000, in relazione
all’art.360 primo comma n.3 cod.proc.civ. “, nella parte in cui il giudice di
appello ha rigettato l’eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per
mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Ufficio
a non accogliere le osservazioni presentate dalla società a seguito della
notificazione del processo verbale di constatazione.
Il motivo è infondato. La previsione contenuta nell’art.12 comma 7
della legge 27 luglio 2000 n.212, ( l’indicazione del comma 5 contenuta
nella enunciazione del motivo è ascrivibile ad errore materiale), secondo
cui “le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente devono
essere valutate dagli uffici impositori”, comporta l’obbligo da parte della
Amministrazione finanziaria di prendere in considerazioni le osservazioni
presentate dal contribuente avverso il processo verbale di constatazione
che gli è stato notificato, ma non si traduce in un obbligo, a pena di
nullità, di motivazione “rafforzata” dell’avviso di accertamento mediante
specifica indicazione delle ragioni per cui non sono state accolte le

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sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della I. n. 212 del

predette osservazioni, sia perché tale sanzione non è espressamente
prevista dalla legge, sia perché, nelle ipotesi in cui il legislatore ha inteso
sanzionare con la nullità l’atto impositivo privo di motivazione in ordine
alle osservazione presentate dal contribuente, lo ha espressamente
stabilito ( si veda art.10 bis comma 8 della legge n.212 del 2000 circa
l’obbligo, in materia di elusione fiscale, di motivare l’atto impositivo
anche con riguardo ai chiarimento forniti dal contribuente) (in senso
conforme Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8378 del 31/03/2017; Sez. 5,

osservazioni del contribuente ex art.12 comma 7 legge n.212 del 2000).
4.Quarto motivo: “omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio relativo al rilievo n.3 dell’avviso di accertamento, in relazione
all’art.360 comma primo n.5 cod.proc.civ.”, con riferimento alla ritenuta
natura istantanea, anziché di durata, delle prestazioni erogate su base
contrattuale dalla società Larga 8 srl alla ricorrente Maxxium Italia.
5. Quinto motivo: “omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio relativo al rilievo n.4 dell’avviso di accertamento in relazione
all’art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ. “, nella parte in cui “i giudici di
seconde cure hanno omesso di considerare la natura istantanea e non di
durata delle prestazioni contrattuali erogate alla scrivente su base
contrattuale dalla società Larga 8 srl”.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. La
sentenza impugnata ha ritenuto che “le prestazioni in contestazione
(allestimento di tende con il logo della società, tavolini espositivi con
prodotto Maxxium in esercizi aperti al pubblico), presuppongono -in linea
di principio ed in assenza di prova contraria- che l’utilità della pubblicità si
mantenga per tutta la durata espositiva e, se questa risulta essere
superiore al singolo esercizio, spesabile pro quota nel successivo
esercizio.”. L’interpretazione del contratto diretta alla individuazione della
comune volontà delle parti, le quali, secondo il giudice di merito, hanno
inteso porre in essere un contratto a prestazione continuata, e non un
contratto ad esecuzione istantanea come affermato dal ricorrente,
costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e
sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della violazione dei canoni
legali di ermeneutica contrattuale, non potendo la censura risolversi

3

Sentenza n. 3583 del 24/02/2016, sulla non necessità di menzionare le

nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione a quella
effettuata dal compente giudice di merito. (Sez. 3, Sentenza n. 12289 del
05/07/2004; Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19/02/2004). Non ricorre alcun
vizio di omesso esame della questione dedotta, la quale, per quanto
risulta dal testo della sentenza e dalle stesse censure della ricorrente, è
stata esplicitamente esaminata dal giudice di appello.
6.Sesto motivo: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
relativo al rilievo n.11 dell’avviso di accertamento, in relazione all’art.360

Il motivo è infondato. Dal testo della sentenza ( e dallo stesso motivo
di ricorso) risulta che il giudice di appello ha esaminato il motivo di
gravame relativo al rilievo 11 -costi infragruppo-, ritenendo la inidoneità
della documentazione prodotta dalla ricorrente, anche per la genericità
delle fatture, a dimostrare l’effettiva esecuzione dei servizi. La ricorrente
non denuncia l’omesso esame di un fatto ( al contrario espressamente
preso in considerazione dal giudice) ma censura, inammissibilmente,
l’interpretazione dei dati probatori effettuata dal competente giudice di
merito, certamente non rientrante nel vizio previsto dall’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134.( Sentenza n. 8053 del
07/04/2014).
Spese regolate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in
favore della Agenzia delle Entrate liquidate in euro 5.500 oltre eventuali
spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma
del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso il 12.10.2017

comma primo n.5 cod.proc.civ.”.

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