Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31121 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5846/2015 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

F.S., rappresentato e difeso dall’avv. Elido Guerrini di

Lucca, elettivamente domiciliato in Roma alla via Vallisneri n. 11,

presso l’avv. Chiara Pacifici;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1457/05/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, emessa il 17/6/2014, depositata il

15/7/2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro F.S. per la cassazione della sentenza n. 1457/05/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (di seguito C.T.R.), emessa il 17/6/2014, depositata il 15/7/2014 e non notificata, che ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, in controversia relativa all’impugnativa del diniego tacito dell’istanza di rimborso delle trattenute ai fini Irpef, per gli anni di imposta dal 2000 al 2007, sulla quota di pensione privilegiata percepita, in aggiunta a quella ordinaria, dal ricorrente, maresciallo in servizio presso l’Esercito Italiano dal 2 agosto 1965 al 30 giugno 2000, per l’infermità conseguita per causa di servizio;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. riteneva che la pensione privilegiata ordinaria avesse natura risarcitoria del danno patrimoniale subito e non fosse assoggettabile ad Irpef, riconoscendo il diritto del contribuente al rimborso delle trattenute effettuate dal 4/5/2005, nel rispetto del termine decadenziale di 48 mesi per la relativa istanza;

3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, in contribuente resiste con controricorso;

5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

in particolare la ricorrente deduce che i giudici di appello avrebbero omesso ogni motivazione in ordine alla fondatezza nel merito dell’istanza di rimborso;

1.2. il motivo è infondato e va rigettato, in quanto i giudici di appello, sia pure in maniera estremamente sintetica, hanno motivato la decisione adottata, ritenendo che la natura risarcitoria della pensione ne escludesse l’assoggettabilità a ritenuta Irpef;

1.3. con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la C.T.R. avrebbe ritenuto irrilevante la diversità tra le pensioni di guerra e le pensioni tabellari, per infortuni derivati dallo svolgimento del servizio di leva, e le pensioni privilegiate ordinarie, ascrivibili a causa di servizio sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato;

solo queste ultime, infatti sarebbero assoggettate all’Irpef, mancando un’espressa disposizione di deroga, come quella di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, per le pensioni di guerra, e non potendosi estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza n. 387/1989 della Corte Costituzionale, che si riferisce solo alle pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari per fatti invalidanti connessi al servizio di leva obbligatorio;

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34,D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 2, e art. 14 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver esteso analogicamente la disposizione agevolativa eccezionale di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, alla maggiorazione del decimo della pensione privilegiata ordinaria;

1.4. i motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati e vanno accolti;

invero, “l’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie, ivi compresa la quota di aumento, pari al decimo della pensione stessa, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ex art. 67, soggiace ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, e non possono essere assimilate, tenuto conto della natura eccezionale dei casi di esenzione, alle pensioni di guerra o, a seguito della sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale, alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva. Nè in senso contrario ha rilievo l’eventuale componente risarcitoria dei suddetti trattamenti, che non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11010 del 20/05/2014; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25293 del 28/11/2014; Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 22/04/2016);

di conseguenza, in tema di pensioni erogate ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate in servizio, le pensioni privilegiate ordinarie, corrisposte ove gli eventi abbiano riguardato un militare non di leva, sono soggette per l’intero ammontare ad IRPEF, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 46, comma 2, (e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 46, comma 2), mancando un’espressa previsione di deroga al principio dell’assoggettabilità ad imposizione, disposta invece dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, per le pensioni di guerra e, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di tale norma (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 387), anche per le pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari per fatti invalidanti se connessi alla prestazione del servizio di leva, in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale, ma risarcitorio, dell’erogazione stessa” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 23535 del 28/09/2018);

nel caso di specie, trattandosi di istanza di rimborso delle somme ritenute a titolo di Irpef sulla pensione privilegiata ordinaria, riconosciuta al contribuente, quale militare dipendente dello Stato a seguito dell’infermità contratta durante il servizio, la C.T.R., con la sentenza impugnata, non ha fatto corretta applicazione della normativa citata, equiparando alle pensioni di guerra le pensioni privilegiate ordinarie, diverse da quelle attribuite ai militari per fatti invalidanti connessi alla prestazione del servizio di leva obbligatorio, e riconoscendo il rimborso per le annualità per le quali non era intervenuta la decadenza del contribuente dalla facoltà di richiedere il rimborso;

per questo motivo la Corte cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito;

attesa la soccombenza, il controricorrente è condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

compensa tra le parti le spese dei gradi di merito;

condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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