Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31120 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31120 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

SENTENZA
sul ricorso n. 8265/12, proposto da:
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Curatela del fallimento della INTERAUTO IMPORT s.p.a., in persona del legale
rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via A. Farnese n.7, presso l’avv.
Claudio Berliri che, unitamente all’avv. Piera Filippi, la rappres. e difendono,
con procura a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 105/11 della Commissione tributaria regionale della •

e- klit t A

ROAIA,NA

ip2Q11211723, depositata il 25/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/2017 d
consigliere dott. Rosario Caiazzo;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. B. Tidore;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. C. Berliri;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Umberto De
Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 29/12/2017

FATTI DI CAUSA
L’Interauto Import s.p.a. impugnò un avviso d’accertamento che recuperò a
tassazione iva, per il 2004, sia per l’insussistenza dei presupposti del regime
speciale di cessioni intracomunitarie di veicoli risultati non consegnati, essendo
stata verificata la falsità dei documenti di trasporto, sia per l’omessa

altra società; si costituì l’ufficio.
La Ctp accolse parzialmente il ricorso, annullando il secondo rilievo e
confermando il primo, concernente il regime del margine iva.
Proponevano l’appello sia

la

società

che

l’Agenzia delle entrate;

successivamente, l’Agenzia rinunciò all’impugnazione.
La Ctr, dichiarata l’estinzione del giudizio sul secondo rilievo dell’accertamento
per l’intervenuta rinuncia dell’ufficio, respinse l’appello della società che ha
proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
L’Agenzia resiste con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, è stata denunziata la violazione degli artt. 12, 7°c., I.
n.212/2000, 52 ,6°c., del d.p.r. n. 633/72, e 24 I. n. 4/29, avendo la Ctr
ritenuto che l’avviso impugnato era il frutto dell’esame di una pluralità di atti
prodromici portati a conoscenza del contribuente, lamentando che tale avviso
era stato emesso senza la preventiva redazione e notifica di p.v.c., almeno in
relazione al primo rilievo contenuto nello stesso avviso.
Con il secondo motivo, è stata denunziata l’insufficiente motivazione circa il
medesimo fatto oggetto del primo motivo; in particolare, in subordine
all’esame del primo, è stato denunziato che la Ctr non aveva riportato
adeguatamente le fonti di prova e il contenuto degli accertamenti espletati,
comprensivi anche delle dichiarazioni di terzi soggetti.
Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione del combinato disposto degli
artt. 7,1°c., I. n. 212/2000, art. 3, 3°c., della I. n. 241/90 e 56,5°c., del d.p.r.
n.633/72, avendo la Ctr pronunciato in ordine ad un avviso d’accertamento cui
non erano allegati gli atti cui la stessa sentenza impugnata ha rinviato.
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fatturazione di operazioni imponibili in ordine a bonus qualitativi corrisposti da

Con il quarto motivo, è stata denunziata la violazione degli artt. 41 e 50 del d.l.
n.331/93, avendo la Ctr erroneamente ritenuto che il soggetto che effettui una
cessione intracomunitaria abbia l’obbligo di verificare e provare l’avvenuta
consegna dei beni nello Stato membro dell’acquirente. Inoltre, la ricorrente ha
dedotto che l’obbligo di trasporto dei veicoli ceduti gravi sull’acquirente in forza
della clausola contrattuale stipulata del “franco magazzino venditore”,

(richiesta del codice identificativo; presentazione agli uffici doganali degli
elenchi riepilogativi degli scambi comunitari); di aver agito in buona fede, non
avendo avuto conoscenza- né avrebbe potuto averne- della frode commessa
dall’acquirente.
Con il quinto motivo, è stata denunziata l’insufficiente o omessa motivazione,
avendo la Ctr omesso ogni riferimento allo specifico motivo di gravame
subordinato circa la disapplicazione delle sanzioni pecuniarie irrogate.
Con il sesto motivo, è stata denunziata violazione degli artt. 5 e 6, 2°c., del
d.lgs. n.472/97, nonché degli artt. 8 del d.lgs. n.546/92 e 10,3°c., I. n.
212/2000, avendo la Ctr, in ordine all’applicazione delle sanzioni, ritenuto di
escludere la buona fede della stessa ricorrente, pur non essendo dimostrato un
suo coinvolgimento doloso o colposo nella condotta fraudolenta del cessionario.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non può essere accolto in quanto la redazione di un processo
verbale di constatazione non è necessaria per rendere legittimo un successivo
avviso di accertamento, perché è in esso che si esterna ciò che si è constatato.
Inoltre, la doglianza riguarda la questione della cessione dei veicoli, con il
regime del margine, che è riportata nell’avviso, come anche riprodotto nel
controricorso, trattandosi dunque di fatti indicati nell’avviso impugnato.
Al riguardo, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte secondo cui, in
tema di violazione di norme finanziarie (nella specie, in materia di IVA),
il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in
occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dall’art. 24 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, non deve necessariamente contenere le contestazioni,
potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi
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soggiungendo: di aver rispettato tutte le norme sulle cessioni intracomunitarie

di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell’amministrazione
finanziaria prima e dell’autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo
alla emissione di avvisi di accertamento (Cass., n. 27711/13).
Inoltre, va rilevato che parte ricorrente non lamenta che non sia stato redatto
il processo verbale di accesso, ma che, pur essendosi alluso ad un successivo
processo verbale di constatazione, questo non sia stato redatto.

sessanta giorni, che è garanzia operante se sia stato redatto il p.v.c. (art. 12,
comma 7 0 , della I. n. 212/2000).
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non denuncia un vizio ai sensi del
n. 5 dell’art. 360,1°c., c.p.c., ma un vizio in iure di cui non fornisce le
coordinate normative, dato che non è stata indicata quale norma imponeva di
notificare o mettere a disposizione le dichiarazioni dei terzi.
Tale motivo è comunque infondato.
Al riguardo, occorre richiamare l’orientamento consolidato della Corte secondo
cui l’art. 7, comma 1, della I. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di
cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di
assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche “per relationem”,
ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o
documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca
il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e
destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il
contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al
contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di
individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del
discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass.,
ord. n.9323/17).
Invero, la Ctr ha adeguatamente motivato in ordine agli atti richiamati
nell’avviso impugnato (processo verbale redatto dall’Agenzia delle entrate di
Genova e di Modena, nonché un p.v.c. della g.d.f.).

Priva di fondamento è, poi, la doglianza circa l’inosservanza del termine di

Il terzo motivo è infondato, alla luce del richiamato orientamento della Corte,
in quanto l’avviso riporta dettagliatamente le dichiarazioni dei soggetti
informati dei fatti.
Il quarto motivo è infondato, in quanto il contribuente avrebbe dovuto
dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del regime fiscale
speciale in questione (in particolare, l’effettiva consegna dei veicoli al

clausola contrattuale “franco magazzino venditore”, anche perché non è stato
riprodotto il testo contrattuale dal cui esame sarebbe stato possibile verificare
l’effettiva valenza della suddetta clausola. In ogni caso, è applicabile il
consolidato orientamento della Corte secondo cui, in tema d’iva, il regime del
margine di utile di cui all’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, convertito con
modificazioni nella legge n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale,
derogatorio dell’ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari,
impone, oltre alla regolarità formale della documentazione contabile, che il
contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, risultando
altrimenti inapplicabile indipendentemente dalla consapevolezza che il
cessionario ne abbia(Cass., n. 15630/15; SSUU, n. 21105/17).
Il quinto e sesto motivo- da esaminare congiuntamente poiché tra loro
connessi- sono parimenti infondati, poiché la motivazione della Ctr è relativa
anche alle sanzioni applicate quale ordinaria conseguenza della ritenuta
illegittimità della detrazione iva per insussistenza dei presupposti del regime
speciale fiscale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in
favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella
somma di euro 7800,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio 0 gs9179gWym2E9giA
IL 2 9

D C 21117

Il giudice est.

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cessionario); ciò non è avvenuto, essendo peraltro irrilevante il richiamo della

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