Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31120 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18845-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE

69, presso lo studio dell’avvocato PLLC MARZANO LAWYERS,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE MARTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4791/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. IACOBELLIS

MARCELLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, notificato il 27/12/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 3/7/2018.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di C.S., delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 800,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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