Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3112 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 11/02/2010), n.3112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso

lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CAMILUCCIA 145, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA PASTORE

STOCCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATI PAOLO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2004 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 11/01/2005 r.g.n. 4157/97;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato STOCCHI EMANUELA per delega DONATI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.S. convenne le Poste italiane dinanzi al pretore di Bologna, esponendo che dal 1990 era preposta all’ufficio postale di (OMISSIS) e che aveva svolto mansioni superiori al suo inquadramento. Chiedeva l’inquadramento nella (OMISSIS) qualifica dal 1 aprile 1994 e nella qualifica di quadro di (OMISSIS) livello dal 26 novembre 1994.

Il pretore accolse il ricorso. Le Poste proposero appello.

Il tribunale riformo’ in parte la decisione, in quanto rigetto’ la prima parte della domanda relativa al riconoscimento della (OMISSIS) qualifica funzionale, rilevando che fino al 26 novembre 1994 non era applicabile al rapporto l’art. 2103 c.c..

Confermo’ invece la condanna della societa’ al riconoscimento della qualifica di quadro di (OMISSIS) livello dal 26 maggio 1995.

Poste italiane spa chiede la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna, giudice d’appello, pubblicata il giorno 11 gennaio 2005.

Il ricorso e’ articolato in piu’ motivi.

La M. ha depositato un controricorso, chiedendo che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o infondata.

I motivi sono distinti in due gruppi.

Il primo gruppo e’ cosi’ rubricato:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., e della L. n. 190 del 1985, art. 6, in riferimento all’art. 38, punto 7 ccnl 26 novembre 1994.

2. (sotto questo numero non viene riportato nulla).

3. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 40, 41, 43, 44 e 45 ccnl 26 novembre 1994 ed all’accordo integrativo del 23 maggio 1995.

4. omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente.

L’esposizione dei motivi non e’ conforme a quanto indicato in rubrica e non viene spiegato il perche’ delle violazioni di legge indicate.

Si sostiene che la M. non ha svolto mansioni di livello superiore ai sensi dell’art. 38, punto 7, del ccnl citato, in quanto la sua richiesta si basa sull’assunto di una classificazione dell’agenzia di (OMISSIS) come agenzia di media entita’, mentre la stessa e’ di minore entita’, struttura operativa con traffico minimo, nulla piu’ che uno sportello avanzato.

Il secondo gruppo di motivi e’ cosi’ rubricato:

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2095, 2103 c.c..

4. omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente, (vengono saltati i nn. 2 e 3).

Nella esposizione del motivo si sostiene testualmente che “di fronte ad un provvedimento amministrativo, espressione della potesta’ organizzatoria dell’ente, il giudice non puo’ che ritenere il provvedimento come tale, essendogli preclusa ogni possibilita’ di attribuirgli una retroattivita’ non voluta dall’autorita’ emanante il provvedimento stesso”. Dopo di che non viene indicato, riprodotto, ne’ esposto il contenuto del provvedimento aziendale cui si fa riferimento. Si conclude peraltro nel senso che la qualifica (OMISSIS) puo’ essere riconosciuta solo a chi dirige un ufficio postale di media rilevanza, ai sensi dell’art. 44 ccnl 26 novembre 1994.

Il punto della decisione, confusamente messo in discussione nel ricorso, e’ la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 2103 c.c., e della specifica norma contrattuale corrispondente, dei requisiti previsti dall’art. 44 ccnl di settore che prevede che rientrino nella declaratoria dell’area quadri di (OMISSIS) livello “i dipendenti che, in ragione della particolare connotazione organizzativa dell’ente, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali sono preposti: alla conduzione ed al controllo di unita’ organizzative o parti di esse di media rilevanza”.

Il giudice d’appello, confermando la valutazione del giudice di primo grado, ha affermato “dagli atti depositati dalle parti e’ emerso che l’ufficio postale di (OMISSIS) aveva una dotazione organica di n. 7 dipendenti e svolgeva tutte le funzioni proprie di un ufficio postale di grandi dimensioni, sia per quanto riguarda le funzioni istituzionali della societa’ appellante, ossia la gestione e l’inoltro di ogni tipo di corrispondenza, sia per quanto riguarda le funzioni accessorie e nuove, ossia la gestione del risparmio dei correntisti e la vendita di strumenti assicurativi e finanziari al pubblico”. Ha poi aggiunto: “l’ufficio postale di (OMISSIS) doveva essere qualificato come unita’ organizzativa di media rilevanza, sulla base di un criterio quantitativo, inerente il numero degli addetti ed un criterio qualitativo inerente la natura delle funzioni svolte”.

La motivazione non e’ certo particolarmente argomentata, tuttavia una motivazione vi e’ e presenta una sua consequenzialita’. Al contrario, il ricorso per Cassazione, lungi dal mostrarne contraddizioni ed insufficienze, e’ confuso, impreciso, aspecifico e non indica, ne’ tanto meno riporta, gli atti organizzativi aziendali che dovrebbero fondare una valutazione diversa nel senso della qualificazione dell’ufficio in questione come ufficio di minore entita’.

Il ricorso pertanto deve essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del processo in Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna Poste italiane spa a rifondere le spese del giudizio di legittimita’ a M.S., liquidandole in Euro 20,00 per spese e 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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