Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3112 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3112 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 19206-2017 proposto da:
OSIFO OSAGIE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO CECI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimatoavverso la sentenza n. 884/2017 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 19/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 08/02/2018

Con sentenza del 19/5/2017, la Corte di L’Aquila ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto da Osifo Osagie,
avverso il rigetto del ricorso avverso il diniego di
riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo che il
giudizio d’appello andava introdotto con ricorso e non con atto

co 9 quale modificato dal D. Lgs. n. 142 del 2015, e che il
gravame era stato depositato 1’8.6.2016, e quindi oltre il
termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del
Tribunale, avvenuta il 30.4.2016. Ricorre Osifo Osagie sulla
base di un unico motivo, con cui deduce violazione e falsa
applicazione del D. Lgs. n. 142 del 2015, art 27; D.Lgs. n. 150
del 2011 art. 19; 702 quater c.p.c. L’Amministrazione non ha
svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella
forma della motivazione semplificata.
2. Il motivo è fondato. Il D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 19
co 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 27 comma
1, lett. f) (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che: “Entro
sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide,
sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione,
con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al
ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la
protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello
decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del
ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide
sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato
dalla Corte d’Appello”.
3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella
norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in
Ric. 2017 n. 19206 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-2-

di citazione, alla stregua del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,

oggetto e non specificamente la forma di introduzione del
giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento
formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto
ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di
rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione

ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata
Oh> da_
calcolandone il`’termine di trenta giorni etaUla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del
2017; n. 17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto,
al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare
riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello
secondo il rito sommario di cognizione.
4. Va pertanto accolto il ricorso, va cassata la pronuncia
impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa
composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che
provvederà a statuire anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione
Così deciso in Roma, 20.12.2017.

internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con

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