Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3112 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1116/2016 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE OPPIO

5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PASCUCCI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI ROTONDI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

RO.CA., in proprio e quale procuratrice di

R.T. e R.R. e R.M.G., elettivamente

domiciliate in ROMA, CORSO TRIESTE 199, presso lo studio

dell’avvocato MARA INTORCIA, rappresentate e difese dall’avvocato

STEFANO PESCATORE, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4795/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato LUIGI ROTONDI, che si riporta agli scritti

insistendo per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello Sez. dist. di Taranto, n. 208 del 22 giugno 2015 del seguente letterale tenore:

R.C. ricorre affidandosi a 5 motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 4795 del 3 dicembre 2014 che ha accolto in parte l’appello principale proposto dalle R. nei confronti di R.C. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento.

Resistono con controricorso R.M.G., Ca., T. e R..

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.

Con i 5 motivi di ricorso il ricorrente, ripropone gli stessi motivi già proposti con appello incidentale.

I motivi sono generici. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente motivazione circa un punto fondamentale della controversia chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 213811 2006).

L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultane probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 792112011).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, il ricorrente ha depositato memoria.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta relazione.

In tema di ricorso per cassazione, la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass. n. 10244/2013). Come, appunto, nel caso di specie.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

Trova infine applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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