Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3112 del 02/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 02/02/2022), n.3112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3690-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IGA – INGEGNERI G. ASSOCIATI, in persona degli associati pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 47,
presso lo studio dell’avvocato LUISA TORCHIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANSELMO TORCHIA;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3859/2/2019 della COMMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione contro la IGA (associazione di professionisti) per l’impugnazione della sentenza della CTP di Catanzaro che aveva accolto il ricorso avverso l’intimazione di pagamento relativa a cartelle asseritamente mai notificate.
Secondo la CTR la costituzione nel giudizio di appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di difensore iscritto al libero foro era affetta da radicale nullità non risultando l’ente anzidetto, succeduto ad Equitalia, difeso dall’Avvocatura dello Stato.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, Ader, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.
Col l’unico motivo proposto la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, conv. nella L. n. 225 del 2016, e nel D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, conv. nella L. n. 58 del 2019. Deduce ADER che in qualità di ente pubblico economico, nel giudizio di impugnazione innanzi al giudice di merito, poteva essere rappresentata in giudizio dai suoi dipendenti e da avvocati del libero foro e che pertanto la CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello.
Il motivo, ritualmente dedotto, diversamente da quanto postulato dalla controricorrente, avendo impugnato la ricorrente la statuizione resa dalla CTR nella parte in cui la stessa aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di valida costituzione in giudizio dell’appellante, è fondato, alla stregua dei principi riepilogati da questa Corte – v. Cass. n. 29277 del 2020 -.
In tale occasione si è ritenuto che la questione della rappresentanza in giudizio dell’Agenzia riscossione è stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 30008 del 2019 – le quali hanno precisato che l’Agenzia riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; mentre si avvale di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi (Cass. S.U. del 19.11.2019 n. 30008).
Pertanto la costituzione dell’agente di riscossione in grado di appello a mezzo di un avvocato del libero foro può ritenersi valida ed efficace.
Ha dunque errato il giudice di appello nel dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate Riscossione-Ader in quanto difesa da avvocato del libero foro.
In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2022