Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31119 del 29/12/2017
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31119 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: CAIAZZO ROSARIO
SENTENZA
sul ricorso n. 26846/10, proposto da:
Salca s.r.I., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via
C. Federici n.2, presso l’avv. Maria C. Alessandrini che la rappres. e difende,
c L1)
con procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 88/47/10 della Commissione tributaria regionale della
Campania, depositata il 4/5/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/2017 dal
consigliere dott. Rosario Caiazzo;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. B. Tidore;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Umberto De
Augustinis, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
Data pubblicazione: 29/12/2017
FATTI DI CAUSA
La Salca s.r.l. propose ricorso avverso una cartella di pagamento, avente ad
oggetto irap, irpeg, iva e ritenute alla fonte, relativa al modello unico 2003 per
l’anno d’imposta 2002.
La Ctp accolse il ricorso, per la mancata preventiva notifica dell'”avviso
bonario”.
annullò totalmente il ruolo e la cartella di pagamento con provvedimento di
sgravio, tempestivamente prodotto in giudizio dalla società attraverso la
memoria aggiuntiva.
La Ctr accolse l’appello, rilevando che: l’omesso preventivo invio del cd.
“avviso bonario” non comportava la nullità del ruolo e della cartella di
pagamento; il vizio dell’omessa sottoscrizione della cartella era stato sanato
dalla proposizione del ricorso anche nei confronti della Gest Line s.p.a., società
concessionaria
del servizio di riscossione; non sussisteva la carenza di
motivàzione; il contribuente non
ÙVQ\fa
contestato nel marito la pretesa
tributaria.
La Salca s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate al fine di partecipare all’udienza di
discussione della causa.
La società ricorrente ha depositato memoria, chiedendo che fosse dichiarata
cessata la materia del contendere a seguito dell’intervenuta revocazione della
sentenza impugnata decisa con sentenza della stessa Ctr.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
La
revoca
della
sentenza
d’appello
impugnata
con
ricorso
per
cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo
all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere
non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche
al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla
domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla
2
L’Agenzia delle entrate propose appello; successivamente, la stessa Agenzia
rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata
per cassazione giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità
mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per
essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (Cass., SSUU. n.
10553/17).
Pertanto, in applicazione di tale principio la revocazione della sentenza
d’interesse.
Considerata la particolarità della fattispecie, le spese del giudizio di legittimità
vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa le spese del giudizio
di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2017.
”\:1
Il giudice est.
‘T A NC LIE: R
2 9 D I C.2017
IL
3
impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per il sopravvenuto difetto