Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31119 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 43-2014 proposto da:

F.A., in proprio e procuratrice dei venditori

elettivamente domiciliata in ROMA VIA S.TOMMASO D’AQUINO 80, presso

lo studio dell’avvocato SEVERINO GRASSI, rappresentata e difesa

dagli avvocati ROSARIO MAGLIO, ENRICO DE MITA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, F.LLI N. COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

e da

F.LLI N. COSTRUZIONI, SPA in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSSELLA VERDEROSA giusta delega in atti;

– ricorso successivo –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 341/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 02/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO SALZANO che ha concluso per l’estinzione per condono del

primo ricorso e l’accoglimento del secondo;

è comparso l’avvocato VERDEROSA che si riporta e chiede che il

ricorso venga posto in decisione, in subordine l’estinzione per

condono.

Fatto

OSSERVA

p. 1. F.A. (in proprio e quale procuratrice generale delle parti venditrici) e la F.lli N. Costruzioni spa (parte compratrice) hanno proposto due distinti ricorsi (entrambi contrassegnati dal medesimo numero di rg.) per la cassazione della sentenza n. 341/4/13 del 2 maggio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro ed ipocatastale loro notificato dall’agenzia delle entrate; ciò in relazione all’atto di compravendita (OMISSIS) di un terreno, di complessivi metri quadri 30.091, sito in (OMISSIS) (AV), il cui valore era stato dichiarato dalle parti in Euro 565.000,00 e rettificato dall’amministrazione finanziaria in Euro 1.727.400,00 (con stima di Euro 90,90 al metro quadrato per la superficie di metri quadrati 13.461 ricadente in zona edificabile C1 di espansione residenziale, e di Euro 30,30 al metro quadrato per la superficie residua).

La F. ha depositato documentazione attestante l’adesione alla procedura di “rottamazione cartelle” di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. c.m. in L. n. 225 del 2016.

In tale situazione, viste altresì le diverse istanze e conclusioni formulate in udienza dalla F.lli N. Costruzioni spa, si impone la decisione separata dei due ricorsi per cassazione autonomamente proposti.

p. 2. Per quanto concerne il ricorso della F., rileva come la suddetta documentazione non appaia, allo stato, completa.

Infatti, in base al cit. D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2: “Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.”

Dalla documentazione allegata (relativa al conteggio del dovuto da parte di Equitalia, al prospetto della rate di definizione ed all’estratto di ruolo attestante l’avvenuto pagamento) non risulta, in particolare, l’assunzione dell’impegno a rinunciare al giudizio pendente; nè vi è, agli atti, effettiva dichiarazione di rinuncia.

Ne segue il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento, relativamente alla F., a del suddetto adempimento di legge.

P.Q.M.

La Corte:

– previa separazione dei ricorsi e decidendo sul ricorso di F.A., dispone rinvio a nuovo ruolo per gli adempimenti processuali di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv. in L. n. 225 del 2016;

dispone come da separata sentenza sul ricorso della F.lli N. Costruzioni spa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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