Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31117 del 03/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31117
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18071-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
VIAN COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONAE della SICILIA, depositata il 09/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Vian Costruzioni s.r.l. in liquidazione avverso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP, relativo all’anno 2006.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la ricorrente prospetta nullità della sentenza per la violazione degli art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR si sarebbe limitata ad aderire in modo acritico alle risultanze della CTU, motivando il rigetto dell’appello con il rinvio alla sentenza di primo grado, la quale a sua volta aveva aderito sic et simpliciter alla consulenza tecnica;
che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la decisione impugnata avrebbe demandato l’assolvimento dell’onere probatorio, in una materia così fiscalmente rilevante come gli accertamenti bancari, ad una consulenza tecnica d’ufficio, la quale, non costituendo mezzo di prova, non avrebbe potuto sottrarre il relativo onere in capo al contribuente;
che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2728 e 2697 c.c. nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe mancato di considerare che, di fronte alla contestazione di versamenti non giustificati, sarebbe stato onere della contribuente dimostrare l’assolvimento degli obblighi tributari in ordine agli stessi, dovendosi perciò escludere il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio;
che l’intimata non si è costituita;
che il primo motivo è infondato;
che infatti, non sussiste la carenza motivazione denunciabile ex art. 132 c.p.c., enucleata dal diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053) in termini di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le prove disponibili;
che il secondo ed il terzo motivo – che possono essere trattati unitariamente, in ragione della connessione logica – sono fondati;
che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari,
l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016);
che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza (Sez. 5, n. 955 del 20/01/2016);
che, nella specie, i giudici di merito – limitandosi a richiamare le conclusioni della CTU – hanno mancato di spiegare su quali elementi si fosse basato il consulente e senza specificare se la perizia avesse valutato soltanto i dati forniti dall’Ufficio oppure anche gli elementi eventualmente contrapposti dalla contribuente, il che avrebbe potuto rendere l’elaborato peritale davvero neutro rispetto ai principi in tema di onere della prova e dunque preservarne le risultanze dal vizio di violazione di legge, connesso allo stravolgimento del suddetto onere;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018