Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31116 del 03/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31116
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18025-2017 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERANTONIO MENAPACE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenze n. 203/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.
Fatto
RILEVATO
che S.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che – in sede di rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 8823/2016 – aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso un’iscrizione ipotecaria relativa all’anno 2010.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, lo S. assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto nuovo il motivo d’impugnazione riguardante la tempestività (e dunque l’ammissibilità) del ricorso;
che, col secondo, il ricorrente invoca violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 2 e art. 57comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: diversamente dalle affermazioni della sentenza impugnata, il profilo dell’inammissibilità del ricorso sarebbe stato rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
che Equitalia Nomos non si è costituita;
che il primo motivo è fondato;
che il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico ma non limita la possibilità di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono a loro volta eccezioni in senso tecnico (Sez. 6-5, n. 17421 del 30/08/2016);
che, infatti, il motivo di gravame – volto ad affermare la tempestività del ricorso introduttivo, ritenuto tardivo dalla CTP – era incentrato sull’assunto che l’atto con il quale veniva comunicata l’iscrizione ipotecaria, essendo carente del termine per proporre ricorso e dell’indicazione della commissione tributaria competente, sarebbe stato del tutto inidoneo a far decorrere il termine a quo, considerato dalla CTP ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso;
che, pertanto, si trattava di una mera difesa, ossia di un’argomentazione che traeva origine dalla sentenza di primo grado;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Veneto, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018