Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31115 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31115 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: NOCERA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PICCHIO HOTEL s.r.1.,

con sede in Tricase, in persona dell’amministratore

unico Giula Resci, , difesa, come da mandato a margine del ricorso, dagli
avv.ti Alfio G. Medea e Antonio Lino Spedicato ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla Via Dardanelli n. 46, presso lo studio
dell’avv. Giulia Resci.

– ricorrente –

Data pubblicazione: 29/12/2017

contro

COMUNE DI SALVE,

in persona del sindaco pro tempore, difeso, come da

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Antonio
Chiariello, presso il cui studio in Lecce, Via L. Ariosto n. 43,

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE,

Direzione provinciale di Lecce, in persona del

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/23/2012 della Commissione tributaria regionale
della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il 27.07.2012, non
notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3
ottobre 2017 dal dott. Andrea Nocera;

udito per il controricorrente l’Avvocato Antonio Chiariello che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Del
Core che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Picchio Hotel s.r.l. proponeva ricorso per l’annullamento degli avvisi di liquidazione dell’ICI per gli anni

elettivamente domiciliato.

1998-1999-2000, emessi dall’Agenzia del Territorio — Dir. prov. di Lecce in ordine all’immobile destinato ad
albergo sito nel comune di Salve, in località Marina di Pescoluse, con cui si liquidava l’imposta sulla base
della rendita catastale proposta dalla ricorrente in occasione della richiesta di variazione catastale. La CTR
ha dichiarato inammissibili gli atti di appello proposti dalla società contribuente avverso le sentenze n.
41/2007 e n. 42/2007 della CTP di Lecce, previa riunione dei giudizi, per effetto del giudicato formatosi nel
separato giudizio relativo all’accertamento della rendita catastale applicabile all’immobile, definito con la
sentenza della CTP di Lecce n. 314/4/2000, preclusivo della cognizione del merito delle censure relative alle

Ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso il comune di Salve e l’Agenzia delle entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, commi 1 e 2, 11, commi

1 e 2, Cost. e 101, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Osserva la ricorrente che la CTR ha erroneamente ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza n.
314/4/2000 della CTP di Lecce, sul ricorso proposto da Urso Giampiero, con cui veniva determinata la
rendita catastale dell’immobile destinato ad albergo in lire 78.500.000, faccia stato anche nei confronti
della Picchio Hotel s.r.I., acquirente dell’immobile “con atto per notar Baldassarre del 4 novembre 1998,
rep. 59704”, soggetto rimasto estraneo al giudizio. Precisa di non aver alcun onere di impugnativa della
citata sentenza, in quanto mai comunicata o notificata dalle parti e, comunque, relativa a tributi riferiti a
periodi di imposta nei quali la stessa non era proprietaria dell’immobile.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la medesima questione sotto il profilo della violazione
dell’art. 2909 cod. civ. e per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. In particolare, la ricorrente evidenzia l’autonomia dei provvedimenti
impositivi — e dei relativi giudizi — per VICI per gli anni 1998, 1999 e 2000 rispetto al giudicato tributario
formatosi sull’accertamento della rendita catastale dell’immobile, peraltro in un giudizio instaurato tra
soggetti diversi, e, in ogni caso, la mancata formazione del giudicato sulla richiesta riduzione dell’indice di
fruttuosità del bene, su cui la CTP di Lecce non si è pronunciata.
2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Con entrambi i motivi si censura l’affermazione di opponibilità del giudicato formatosi nel giudizio
(presupposto) relativo all’accertamento della rendita catastale tra il precedente proprietario dell’immobile
e l’amministrazione finanziaria, cui l’attuale ricorrente è rimasta estranea.
In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che “il giudicato posseduto dalla sentenza della C.T.P.
leccese n. 414/4/2000 circa la rendita catastale applicabile all’immobile” ha effetti preclusivi della
cognizione delle censure di merito, facendo “stato nei confronti delle parti e dei loro aventi causa”.
I questa la principale ratio decidendi della sentenza impugnata.

modalità di stima del bene e del saggio di fruttuosità applicato.

La questione sostanziale attiene agli effetti della successione a titolo particolare, dal lato passivo, nel diritto
controverso. Tale successione a titolo particolare, durante la pendenza del processo di cognizione, e
regolata dall’art. 111 cod. proc. civ., a norma del quale, se, come nel caso di specie, nel corso del processo
si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti
originarie, potendo il successore a titolo particolare intervenire o essere chiamato in causa. In ogni caso la
sentenza pronunciata contro le parti originarie “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a
titolo particolare” ed è, peraltro, impugnabile anche da quest’ultimo.

accertamento ICI sono stati emessi dal Comune di Salve sulla base della rendita catastale attribuita
all’immobile con la sentenza n. 314/4/2000 della CTP di Lecce, che ha acquisito autorità di giudicato. La
Picchio Hotel s.r.I., acquirente dell’immobile in epoca successiva alla proposizione del ricorso (in data
4.11.2009), è avente causa della parte ricorrente in pendenza di lite e pur rimasta estranea al giudizio
tributario avverso l’avviso di accertamento della rendita catastale — atto presupposto dell’avviso di
liquidazione dell’ICI, in quanto determinativo della base imponibile — definito con la citata sentenza n.
414/4/2000 della C.T.P. di Lecce, in quanto non ha esercitato le facoltà di intervento né è stata chiamata in
causa ex art. 111, comma 3, cod. proc. civ., né, ancora, ha impugnato la suddetta decisione ai sensi del
successivo comma 4 tuttavia, è soggetto nei cui confronti la sentenza pronunciata tra le parti originarie
spiega sempre i suoi effetti.
3. Deve, pertanto ritenersi corretta e da confermare la decisione della CTR. Il ricorso deve, dunque, essere
rigettato.
4. Alla soccombenza segue la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in
favore del comune di Salve, che liquida in C 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito per
l’Agenzia delle entrate e, per il comune di Salve, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti

per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Cosí deciso in Roma, il 3 ottobre 2017.

Nel caso in esame, dalla sintetica narrativa di fatto svolta nella sentenza gravata, si rileva che gli avvisi di

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