Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31115 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18003-2017 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIUSEPPE GIARDINA, GIOVANNI SALVAGGIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO

che G.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento imposta di registro per l’anno 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, mediante il primo, la ricorrente assumono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, nonchè dell’art. 342 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè la CTR avrebbe omesso di rilevare d’ufficio la violazione della disciplina prevista per la redazione dell’atto di gravame;

che, attraverso il secondo, la G. lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, dell’art. 2645 bis c.c., comma 6 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la mancata indicazione nell’avviso di accertamento impugnato dell’anno di costruzione dell’immobile, ai fini della tassabilità della plusvalenza contestata in ordine alla decorrenza del quinquennio;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo fra l’altro, l’inammissibilità del ricorso avversario per inesistenza della notificazione, eseguita dal procuratore domiciliatario a mezzo del servizio postale;

che l’eccezione è fondata e tale da assorbire l’impugnazione avversaria;

che, secondo i principi elaborati da questa Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20,22 e 53, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio (Sez. 5, n. 3139 del 12/02/2014; Sez. 6-5, n. 1388 del 19/01/2017);

che, nella specie, il ricorso risulta notificato dall’avv. Giovanni Salvaggio a mezzo del servizio postale dall’Ufficio di (OMISSIS) e dunque non nelle forme previste dal codice di rito;

che, in particolare, la L. 21 gennaio 1994, n. 53, ai sensi dell’art. 3, prescrive che l’originale del ricorso debba recare la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale sia stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonchè il timbro di vidimazione del detto ufficio postale;

che l’atto non è vidimato dal consiglio dell’ordine, nè richiama il numero di registro cronologico e l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto (Sez. 3, n. 10272 del 20/05/2015);

che l’atto neppure contiene la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale sia stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonchè il timbro di vidimazione del detto ufficio postale (Sez. 5, n. 19577 del 13/09/2006);

che, in tal modo, la notifica, non essendo stata eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni e neppure nelle forme di rito, rende il ricorso inammissibile (Sez. 5, n. 21866 del 28/10/2016; Sez. 6-5, n. 25395 del 01/12/2014);

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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