Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31113 del 28/12/2017


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Cassazione civile, sez. un., 28/12/2017, (ud. 19/12/2017, dep.28/12/2017),  n. 31113

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In riassunzione del giudizio già intentato dinanzi al Tribunale di Napoli con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2008 e definito con declinatoria di competenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, F.A. citò dinanzi a quest’ultimo il Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla per sentirlo condannare al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni cagionati al fondo di sua proprietà in agro di (OMISSIS) dal disastroso stravolgimento di tutto il preesistente assetto delle proporzionali quote altimetriche dei piani di campagna dei finitimi fondi agricoli della zona, con la distruzione delle pendenze di convogliamento delle acque piovane di risulta e con quella della rete di canalizzazione primaria e secondaria di invasamento e smaltimento.

In particolare, l’attrice chiese il ripristino della rete di canalizzazione primaria e secondaria con le preesistenti pendenze comunque idonee e sufficienti alla raccolta, invasamento e deflusso naturale di smaltimento nel collettore principale “Reale” delle acque piovane di risulta dal piano coltivabile di campagna del fondo consorziato di essa attrice, anche ed eventualmente mediante installazione e posa in opera di canali sostitutivi ovvero condotte forzate in cemento armato all’altezza d’uomo onde poter consentire ed assicurare anche l’ordinaria manutenzione dei periodici spurghi e pulizie dalle inevitabili sedimentazioni di terreno ovvero fogliame e materiali vari di riporto delle acque di utilizzo; e specificò i danni patiti nella totale perdita dei prodotti agricoli di annata a partire dall’ultimo quadriennio in dipendenza degli alluvionali e permanenti allagamenti, con conseguente impraticabilità del piano produttivo di campagna del fondo di essa attrice e suo abbandono da parte dei fittavoli, che più non avevano versato il corrispettivo annuale di euro 2.000 per ciascuna delle annate agrarie.

Si costituì in giudizio il Consorzio, resistendo e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la sua assicuratrice della responsabilità civile.

Si costituì quindi la Unipol Assicurazioni.

2. – Il TRAP rigettò la domanda con sentenza pubblicata il 22 luglio 2014.

2.1. – Sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio in ordine alla imputazione dei danni all’innalzamento del piano di campagna dei fondi agricoli finitimi e soprattutto sul fondo di proprietà (OMISSIS) ed all’interruzione ivi praticata del fosso principale di scolo delle acque piovane, nonchè in ordine alla natura privata dei canali principali e secondari presenti sul fondo di proprietà attorea, il primo giudice argomentò che non spettava al Consorzio alcun intervento sulle opere di obiettiva natura privata e per ovviare a danni dalle medesime arrecate dalla condotta volontaria di altri privati posta in essere sul proprio fondo; ed escluse ogni responsabilità del Consorzio perchè l’allagamento del terreno F. non era dipeso dal cattivo funzionamento dell’opera gestita da quello, nè da un intervento del medesimo sullo stato dei luoghi, ma, a monte, dalle opere eseguite sul fondo confinante dal relativo proprietario; mentre la facoltà di intervento riconosciuta al Consorzio poteva essere realizzata – comunque in nome, per conto ed a spese del proprietario medesimo solo a presidio della funzionalità dell’opera pubblica e non pure a tutela della proprietà della privata proprietaria dei fondi.

3. – Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello della F..

3.1. – Il TSAP ha escluso che l’appello codificato dal t.u. acque sia quello del codice previgente e ha affermato che esso non può essere diverso da quello regolato dal codice di rito attuale.

Secondo il giudice a quo, anche l’appello dinanzi al TSAP deve ora (cioè, a partire dai gravami introdotti a far tempo dal giorno 11 settembre 2012, secondo la disciplina transitoria di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012) essere motivato e contenere, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c., ed a pena di inammissibilità, l’indicazione sia delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sia delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Pertanto – ha rilevato il Tribunale superiore – si impone all’appellante quanto meno di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Tanto premesso, il TSAP ha evidenziato che le argomentazioni dell’atto di appello non si fanno carico dell’espressa ratio decidendi che ascrive alle stesse norme statutarie citate dall’attrice l’insussistenza tanto di un obbligo del Consorzio di intervenire su opere di obiettiva natura privata, quanto di un obbligo risarcitorio per condotte dei proprietari dei fondi confinanti in difetto di qualsiasi intervento consortile di modifica dello stato dei luoghi.

Secondo il Tribunale superiore, la mancata specifica esplicitazione di argomenti a confutazione di questo determinante passaggio motivazionale comporta che i motivi di appello non siano specifici ai sensi del novellato art. 342 c.p.c..

4. – Per la cassazione della sentenza del TSAP la F. ha proposto ricorso, con atto notificato l’11 aprile 2016, sulla base di tre motivi.

Il Consorzio di bonifica ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente solleva, in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost., eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 342 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012. Sarebbe scorretto attribuire a fatti di nullità la sanzione di inammissibilità per consentire al giudice la chiusura in rito del processo anche in ipotesi nelle quali il giudice, avendo ben compreso l’oggetto del giudizio, potrebbe e sarebbe in grado di provvedere nel merito. Sarebbe violato il principio del giusto processo; inoltre la norma censurata, essendo di incerta portata e rimessa alla discrezionalità del giudice, romperebbe il trattamento paritario di tutti i cittadini di fronte alla legge, e limiterebbe senza sufficienti giustificazioni e in modo del tutto arbitrario il diritto di ognuno di accedere al giudice per la tutela dei propri diritti soggettivi.

Il secondo mezzo lamenta error in procedendo per violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 187 e 190, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 342 c.p.c., dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche come giudice di appello, essendo previsto uno specifico trattamento delle nullità processuali.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia error in procedendo per errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., non ricorrendo gli estremi della dichiarata inammissibilità. Nel gravame interposto dalla F. non vi sarebbe alcuna violazione del principio di specificità dei motivi di appello, essendosi evidenziato che l’obbligo del Consorzio deriva dallo statuto e dalla L.R. Campania n. 4 del 2003, applicabile ratione temporis, la quale qualifica l’intervento del Consorzio come obbligatorio e non facoltativo, salvo il potere di rivalsa nei confronti dei proprietari autori dell’illecito.

2. – I primi due motivi sono infondati.

Occorre premettere che l’art. 190, del testo unico sulle acque, approvato con il R.D. n. 1775 del 1933, rinvia, per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle “forme indicate nei precedenti articoli”, riguardanti il giudizio di primo grado.

Tali disposizioni non prevedono un contenuto minimo indispensabile per l’atto introduttivo, limitandosi a recare la previsione, dettata dall’art. 187, secondo cui, per un verso “non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull’oggetto dell’atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell’atto”, e, per l’altro verso, “le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell’art. 115 c.p.c.”.

Nel procedimento di secondo grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso la pronuncia del tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di appello, si applicano, in forza del rinvio contenuto nell’art. 208 del testo unico, le regole del codice di procedura civile; e poichè detto rinvio deve intendersi di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell’abrogazione del codice dell’epoca, alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame (Cass., Sez. U., 23 dicembre 2004, n. 23837; Cass., Sez. U., 23 ottobre 2006, n. 22660; Cass., Sez. U., 8 aprile 2010, n. 8310; Cass., Sez. U., 13 ottobre 2017, n. 24146), anche l’appello dinanzi al Tribunale superiore deve seguire le prescrizioni dettate dall’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012.

Ai sensi del citato art. 342, l’appello deve essere motivato e contenere, a pena di inammissibilità, “1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, queste Sezioni Unite, con la recente sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, hanno affermato il principio secondo cui il novellato art. 342 c.p.c., va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Così interpretata, la norma del codice di procedura civile si sottrae al dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost., prospettato dalla ricorrente. L’art. 342 c.p.c., esige infatti che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere colto le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili, ma non richiede il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. Si tratta di una interpretazione che – come chiarito dalle Sezioni con la citata pronuncia n. 27199 del 2017 – è ispirata all’obiettivo di favorire che si pervenga ad una decisione di merito, essendo le limitazioni all’accesso ad un giudice consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

3. – Il terzo motivo è invece fondato.

Correttamente il giudice a quo ha dichiarato di volersi attenere, nella interpretazione dell’art. 342, alla lettura, diretta “ad evitare un’eccessiva compressione del diritto di difesa”, operata dalla sentenza di questa Corte 5 febbraio 2015, n. 2143 ed antesignana dell’opzione ermeneutica delineata dalle Sezioni Unite: ossia al principio secondo cui detta disposizione non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Sennonchè, nell’applicazione di tale principio di diritto, il Tribunale superiore non ha considerato che la censura formulata in appello dalla F. è stata sviluppata attraverso l’indicazione della parte della motivazione della sentenza del TRAP ritenuta erronea e con l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della censura e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata.

Invero, la sentenza di rigetto del Tribunale regionale si basa sul rilievo che dallo statuto del Consorzio non può fondarsi un obbligo di questo “di intervenire su opere… di obiettiva natura privata”, nè fondarsi una responsabilità risarcitoria “per danni procurati alla proprietà dell’istante, che sono risultati essere diretta conseguenza dell’iniziativa del soggetto proprietario dei fondi confinanti con quello dell’attrice, non essendo in alcun modo il Consorzio intervenuto in alcun modo a modificare lo stato dei luoghi”.

Ora, l’atto di appello della F. non solo individua questa ratio decidendi e afferma di volersi dolere della statuizione del primo giudice, ma anche confuta e contrasta le ragioni addotte dalla sentenza impugnata, deducendo che questa per un verso non terrebbe conto dei compiti istituitivi assunti dal Consorzio convenuto e per l’altro verso ignorerebbe la disciplina dettata dalla L.R. Campania n. 4 del 2003, il cui art. 14, prevede che “se i proprietari non eseguono le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i consorzi di bonifica competenti per il territorio a spese dei proprietari inadempienti”.

E tanto basta a ritenere soddisfatto il requisito di specificità dell’atto di appello, avendo la F., con il proprio atto introduttivo del giudizio di gravame, dimostrato di avere compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa.

4. – Per effetto dell’accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale superiore delle acque pubbliche, che la deciderà in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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