Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31113 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17062-2017 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO CARBONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1717/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO

che S.D. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, il contribuente invoca omessa ed insufficiente motivazione di circostanze determinanti e rilevanti per la decisione nonchè omessa giustificazione dell’implicita scelta di disattendere tali circostanze, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: nonostante il richiamo ai documenti prodotti, la commissione non ne avrebbe tenuto minimamente conto nella stesura della sentenza impugnata, senza motivare tale decisione;

che, col secondo, il ricorrente assume omessa motivazione, per omessa o insufficiente valutazione di circostanze rilevanti per la decisione nonchè omessa giustificazione dell’implicita scelta di disattendere tali circostanze, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe completamente disatteso i due motivi posti a base dell’appello;

che, col terzo, il S. denuncia violazione e falsa applicazione del principio di presunzione di distribuzione ai soci, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè sarebbe mancato in allora alcun accertamento definitivo a carico della Industria Manifatture S. & C. nonchè la prova della ristretta cerchia personale o familiare a capo dell’organizzazione aziendale;

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

che il primo ed il secondo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logico/giuridica – sono inammissibili;

che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; Sez. 6-3, n. 21257 del 08/10/2014);

che, d’altronde, entrambe le lagnanze si traducono in un’omessa pronunzia da parte della CTR e che l’omessa pronunzia del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4) e della violazione dell’art. 112 c.p.c;

che il terzo motivo è inammissibile;

che, invero, nelle more è sopravvenuta la sentenza di questa Corte n.6358 del 14 marzo 2018, con la quale è stato rigettato il ricorso della s.r.l. Industria Manifatture S. & C., il cui accertamento costituiva il presupposto per l’accertamento nei confronti dell’odierno ricorrente, sicchè costui è divenuto, medio tempore, carente di interesse;

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 2.500, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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