Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31112 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. U Num. 31112 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 2443 del 2016 proposto da:
LUGLI Stefano e ODDOLINI Gino, rappresentati e difesi dall’Avvocato
Gian Carla Moscattini, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato
Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, n. 9;
– ricorrenti contro
AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
– intimata avverso la sentenza n. 2391/2014 della Corte d’appello di Bologna,
depositata il 25 novembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 dicembre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

Data pubblicazione: 28/12/2017

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Salvato, che ha concluso per il rinnovo della notifica
all’AGEA presso l’Avvocatura generale e alla soc. coop. a r.l. Punto
Latte;

Ritenuto che oggetto della controversia è l’opposizione di Stefano
Lugli e di Gino Oddolini, titolari di azienda agricola, alla pretesa
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA del prelievo supplementare sul latte relativo ad alcune annate di produzione, venduto
alla società cooperativa a r.l. Punto Latte in quantità eccedente le
quote loro rispettivamente assegnate;
che gli attori hanno chiesto al Tribunale ordinario che venga inibito al primo acquirente Punto Latte di effettuare il versamento delle
somme relative al superprelievo e che venga inibito altresì all’Agenzia
di pretendere dette somme;
che emesso il richiesto provvedimento cautelare ex art. 700 cod.
proc. civ., il Tribunale di Modena, con sentenza depositata il 31 luglio
2007, ha accolto la richiesta degli attori e ha dichiarato la società
Punto Latte non tenuta al trattenimento dei superprelievi imputabili
all’azienda agricola Oddolini e Lugli;
che su gravame dell’AGEA, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 25 novembre
2014, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a
favore di quello amministrativo, accogliendo l’eccezione in tal senso
formulata dall’appellante;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Lugli e
l’Oddolini hanno proposto ricorso, con atto notificato il 22 dicembre
2015 alla sola AGEA presso l’Avvocatura distrettuale;
che l’AGEA non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che deve essere disposta, così come richiesto dal

udito l’Avvocato Gian Carla Moscattini.

pubblico ministero, la rinnovazione della notifica all’AGEA – Agenzia
per le erogazioni in agricoltura e ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. coop. a r.l. Punto Latte;
che infatti, il ricorso per cassazione è stato notificato all’AGEA
presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso

che in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti
della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale
anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato (Cass., Sez. U., 15
gennaio 2015, n. 608);
che tale nullità non è stata sanata dalla costituzione in giudizio
dell’Agenzia stessa, che è rimasta intimata, per cui si impone, nei
suoi confronti, la rinnovazione della notificazione;
che inoltre il ricorso non è stato notificato alla soc. coop. a r.l.
Punto Latte, parte del giudizio di merito svoltosi dinanzi alla Corte
territoriale;
che per l’incombente della rinnovazione della notificazione e della
integrazione del contraddittorio va fissato il termine di giorni quaranta
dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte ordina il rinnovo della notificazione all’intimata AGEA
presso l’Avvocatura generale dello Stato e l’integrazione del contradditorio nei confronti della soc. coop. a r.l. Punto Latte, dando termine
ai ricorrenti, per l’uno e l’altro incombente, di giorni quaranta dalla
comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre
2017.

l’Avvocatura generale dello Stato;

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