Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31111 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. U Num. 31111 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MANNA ANTONIO

Data pubblicazione: 28/12/2017

SENTENZA
sul ricorso 21595-2016 proposto da:
MUNNO SIMMACO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA
81, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE
ZAMPARELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 1

R.G. n. 21595/2016

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, PLACANICA GIANLUCA, TOCCHETTO
SIMONE;

avverso la sentenza n. 2870/2016 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 28/06/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato Stefano Monti per delega dell’avvocato Giovanni
Carlo Parente Zamparelli.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 2870/16 il Consiglio di Stato ha respinto
l’appello proposto da Sinnmaco Munno contro la sentenza n. 8387/15
con cui il TAR Lazio ne ha rigettato il ricorso avente ad oggetto il
provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 342
allievi carabinieri, provvedimento emesso il 22.7.14 dalla competente
commissione per gli accertamenti sanitari. L’esclusione era stata
motivata da inidoneità psichica per «note d’ansia da prestazione
non contenuta».
2. Hanno statuito i giudici amministrativi l’insindacabilità del
giudizio della predetta commissione, privo di sintomi di palese
irragionevolezza o di errata valutazione dei presupposti di fatto.

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– intimati –

R.G. n. 21595/2016

3. Simmaco Munno ricorre ex artt. 362 cod. proc. civ. e 110 d.lgs.
n. 104 del 2010 per la cassazione della sentenza, affidandosi ad un
solo articolato motivo.

e Simone Tocchetto (anche nei confronti dei quali si sono svolti i
giudizi innanzi a TAR e Consiglio di Stato) non hanno svolto attività
difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico articolato motivo ci si duole di rifiuto od omissione,
da parte della sentenza impugnata, della giurisdizione amministrativa
sul denunciato vizio di eccesso di potere per illogicità e travisamento
dei fatti posti a base dell’impugnato giudizio di inidoneità e sulla
lamentata illegittimità dell’omesso esercizio del sindacato sulle
valutazioni non discrezionali, ma tecniche, della commissione
concorsuale.

1.2. Il ricorso è inammissibile, dovendosi mantenere ferma la
consolidata giurisprudenza di queste S.U. secondo cui restano al di
fuori dal perimetro dei «motivi inerenti alla giurisdizione» (di cui
all’art. 111, ultimo comma, Cost. e all’art. 110 cod. proc. amm.) tutte
le situazioni in cui si denunzi un cattivo esercizio da parte del
Consiglio di Stato della propria giurisdizione, quando cioè si prospetti
una violazione nell’interpretazione di norme di legge, o falsa
applicazione delle stesse, posta in essere dal Consiglio di Stato
all’interno dell’area riservata alla sua giurisdizione.
In questo caso il vizio, attenendo all’esplicazione interna del
potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo,
non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex aliis, Cass.

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4. Il Ministero della Difesa e i controinteressati Gianluca Placanica

R.G. n. 21595/2016

S.U. n. 18079/15; Cass. S.U. n. 2403/14; Cass. S.U. n. 8882/05;
Cass. S.U. n. 7929/13).
Si muova dal rilievo che la commissione in discorso ha formulato

predefiniti previsti dalla legge e precisati in via preventiva dalla
commissione medesima.
L’applicazione di detti criteri comporta uno spazio di valutazione
più o meno ampio a seconda del tipo di disciplina e della possibilità, in
essa, di emettere giudizi oggettivi.
In proposito, contrariamente a quanto sembra supporsi nel ricorso
in esame, il giudice non può sostituire il giudizio della commissione
con uno proprio di segno diverso, entrando nel merito delle
valutazioni tecniche, ma può soltanto ritenere illegittimo il giudizio
tecnico della commissione se affetto da illogicità manifesta o
travisamento del fatto.
Si lamenta in ricorso che nel caso in oggetto la sentenza
impugnata avrebbe rifiutato od omesso l’esercizio della giurisdizione,
ma in tal modo non si fa altro che confondere il rifiuto o l’omissione di
giurisdizione con il suo avvenuto esercizio con esiti difformi dalle
aspettative del ricorrente.
In realtà la sentenza impugnata ha specificamente esaminato il
giudizio di inidoneità psichica emesso nei confronti del ricorrente,
concludendo che non ne emergono sintomi di palese irragionevolezza
o di errata valutazione dei presupposti di fatto e ribadendo che non
può il giudice amministrativo disporre in sede giurisdizionale una
consulenza tecnica d’ufficio in via di rinnovazione dell’accertamento
tecnico contestato.
Invero, il potere di nominare un consulente tecnico d’ufficio (pur
previsto dall’art. 67 cod. proc. amm.) non implica che il giudice

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un giudizio tecnico, vale a dire un giudizio che applica criteri

R.G. n. 21595/2016

amministrativo possa farvi ricorso per sostituire il proprio
accertamento tecnico a quello effettuato dall’autorità amministrativa.
Infatti, la natura impugnatoria della giurisdizione generale

direttamente sulla materia controversa, prescindendo dal tramite
dell’attività amministrativa di cui il ricorrente denuncia l’illegittimo
esercizio. Essendo quest’ultima l’oggetto immediato del giudizio,
anche la necessità di nominare un consulente tecnico è funzionale al
solo scrutinio di legittimità dell’atto impugnato, non anche alla ricerca
dell’esatta soluzione tecnica della questione di merito (così
espressamente Cass. S.U. n. 11804/17).
E ancora: il vizio di denegata giustizia è deducibile – sempre
secondo costante giurisprudenza di queste S.U. (cfr.,

ex aliis,

sentenze n. 5070/16 e n. 3037/13) – ove il rifiuto sia stato
determinato dall’affermata estraneità della domanda alle attribuzioni
giurisdizionali dello stesso giudice, nel senso che non possa essere da
lui conosciuta.
Per ravvisare un’ipotesi di denegata giustizia non basta che
l’effetto finale della decisione sia quello di negare la tutela
giurisdizionale ad una situazione giuridica soggettiva che, secondo le
regole astratte del riparto di giurisdizione, potrebbe ottenere tutela
soltanto dinanzi al giudice adito. Occorre, invece, che il risultato non
sia l’effetto del modo in cui il giudice amministrativo ha applicato
regole di rito o di diritto sostanziale inerenti alla vicenda esaminata,
ma sia l’effetto dell’erroneo convincimento, da parte di quel giudice,
che la situazione giuridica dedotta non appartenga all’ambito della
giurisdizione devolutagli.
Se – invece – il diniego di accordare protezione alla situazione
giuridica invocata deriva non già dall’affermazione della sua

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amministrativa di legittimità non consente al giudice di indagare

RG. n. 21595/2016

estraneità alla giurisdizione, ma da un’applicazione (esatta o meno)
delle regole di diritto processuale o sostanziale, l’esclusione della
tutela è essa stessa conseguenza immediata proprio dell’esercizio

È questo il caso: con la sentenza impugnata il giudice
amministrativo non ha affermato l’estraneità alla propria giurisdizione
della domanda proposta, ma si è limitato a constatare che il
provvedimento impugnato, pur astrattamente sindacabile se
palesemente irragionevole o viziato da errata valutazione dei
presupposti di fatto, in concreto non era affetto da tali vizi.
Perciò non vale invocare la giurisprudenza di queste S.U. (cfr.
ordinanze nn. 10065/11, 14893/10 e 1013/14) secondo cui il giudice
amministrativo non può esimersi dal verificare se le regole della
buona tecnica siano state violate o meno dall’amministrazione (tant’è
che egli dispone ormai di ampi mezzi istruttori, incluso lo strumento
della consulenza tecnica, come s’è detto): infatti, sempre queste S.U.
hanno precisato che le valutazioni tecniche delle commissioni
esaminatrici dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento
amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri
predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono
assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito
amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi
inerenti alla giurisdizione – solo qualora risultino affette da illogicità
manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o
grave (cfr. Cass. S.U. n. 10065/11; Cass. S.U. n. 14893/10), il che,
giova ribadire, è stato specificamente escluso dalla sentenza
impugnata.

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della giurisdizione medesima, non già d’un suo rifiuto.

R.G. n. 21595/2016

2.1. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

2.2. Non è dovuta pronuncia sulle spese del presente giudizio di

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato
dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 10.10.2017.

legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

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