Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31111 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11871/2017 R.G. proposto da:

NOCERA BROS s.r.l. (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. Marcella Ferrante (PEC

marcella.ferrante.pec.studiolegaledfl.it) e con domicilio eletto in

Roma alla via degli Scipioni n. 267 presso l’avv. Daniela Ciardo;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 9841/29/16 depositata il 09/11/2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’11/09/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello della società contribuente e confermato la sentenza della Commissione provinciale, sancendo la legittimità dell’avviso di pagamento impugnato, per accise sugli alcolici;

– avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente società con atto affidato a quattro motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 112 c.p.c. tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il secondo giudice reso motivazione del tutto eccentrica rispetto all’oggetto del giudizio e agli atti di causa;

– esso risulta strettamente connesso, dal punto di vista logico-giuridico, con il quarto motivo di ricorso che censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR reso motivazione mancante o apparente con riguardo alla inesistenza delle differenze numeriche riscontrate, a fronte dell’eccezione relativa al mancato esame fisico delle giacenze di magazzino site in (OMISSIS);

– il primo motivo è inammissibile e comunque infondato;

– quanto all’inammissibilità, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo l’11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

– tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053);

– anche poi a ritenere di qualificare il motivo in esame come censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile al caso che ci occupa, osserva la Corte come nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015);

– il secondo motivo censura la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 540 del 1995, art. 27, comma 3, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR commesso errore di diritto nel ritenere l’alcool in oggetto assoggettato ad accisa invece che esente dal tributo in quanto correttamente denaturato;

– il motivo è inammissibile;

– l’inammissibilità deriva dal suo mancato collegamento con la ratio decidendi della sentenza gravata; essa a pag. 4 primo capoverso terzo periodo, chiarisce come “nel presente giudizio non viene in rilievo un problema di metodo di denaturazione dell’alcool ma di acquisti e vendite in nero”; conseguentemente, la questione posta con il motivo non colpisce correttamente il provvedimento impugnato che rimane immune da siffatta censura;

– il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile in quanto costituente eccezione nuova il motivo di appello relativo alla illegittima ricostruzione delle giacenze fisiche rispetto a quelle contabili per non avere i militari della GdF tenuto conto delle bottiglie di alcool fisicamente presenti nel sito di (OMISSIS) la cui conoscenza emergeva dai registri di magazzino esibiti nel corso della verifica;

– il motivo è infondato;

– invero, la CTR sia pur apparentemente ritenendolo inammissibile, ha in concreto invece esaminato il motivo posto e l’eccezione formulata con riguardo alla mancata presa in esame delle giacenze fisiche di cui si è detto, ritenendola priva di fondamento;

– il quarto motivo, ulteriormente, censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, per avere la CTR motivato in modo apparente in ordine all’infondatezza della censura riguardante la determinazione della differenza tra giacenze fisiche e contabili;

– il motivo è in questa sua articolazione, invece, fondato;

– effettivamente, la CTR non ha esplicitato minimamente le ragioni in forza delle quali non ha ritenuto erronea la determinazione delle giacenze fisiche degli operanti (“non prova neppure un eventuale errore nell’esame del predetto documento da parte della GdF”) in forza della sommatoria di questi dati, riferiti alla consistenza fisica, con quelli – invece – solo contabilmente determinati (“quella di 4288 bottiglie da 0,5 Litri e 4801 bottiglie da 1 Litro, che è la giacenza contabile complessiva dai siti di (OMISSIS) e (OMISSIS)”);

– a fronte invero di elementi non necessariamente omogenei tra loro, come sono le giacenze contabili e quelle effettive, era onere della CTR dar conto espressamente del perchè, nel concreto, tal discrepanza non era giustificata o risultava in ogni caso irrilevante anche con riguardo al possibile errore nel conteggio fisico dei beni sottoposti a controllo;

– sotto questo profilo, dunque, la sentenza va cassata con rinvio al secondo giudice.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso; rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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