Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31110 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. U Num. 31110 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 14534-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con
ordinanza n. 6830/2016 depositata il 14/06/2016 nella causa tra:
BUCCINNA’ MARIA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro
ROMA CAPITALE;

Data pubblicazione: 28/12/2017

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– resistente non costituitasi in questa fase Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
IMMACOLATA ZENO, il quale chiede risolversi il conflitto negativo

RITENUTO IN FATTO
Con ricorso in riassunzione dal Tribunale di Roma – a seguito dì
sentenza declinatoria della giurisdizione n. 812 del 13 gennaio 2016 notificato il 6 aprile 2016, Maria BUCCINNA’ impugnava la
determinazione dirigenziale n. 726 del 5 dicembre 2014, notificata da
Roma Capitale il 16 febbraio 2015, con la quale veniva dichiarata
decaduta dall’assegnazione dell’alloggio ERP, assumendo che il
coniuge, Domenico Vorro, era legittimo assegnatario di appartamento
di edilizia residenziale pubblica (sito in Roma, via Ventimiglia) e che
nel corso del 2004 aveva chiesto ed ottenuto il “cambio consensuale”
del proprio alloggio con quello sempre ATER della madre (sito in
Roma, via Nicola Serra); aggiungeva che a seguito del decesso del
marito, ella con la figlia continuavano a vivere nell’appartamento
volturato al Vorro, mentre il figlio Tiziano Vorro continuava ad abitare
con la nonna paterna nel precedente immobile, per cui chiedeva
l’annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell’art.
11 della legge regione Lazio n. 12 del 1999 e per manifesta illogicità
della motivazione.
Il TAR-Lazio, con ordinanza n. 6830 del 2016 (ritualmente
comunicata), ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione
quanto alla domanda di annullamento della delibera di decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica,

Ric. 2016 n. 14534 sez. SU – ud. 20-06-2017

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sollevato, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario.

ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario in assenza di
discrezionalità da parte dell’ente pubblico proprietario.
Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale,
nonché i verbali di udienza del giudizio promosso avanti al Tribunale

CONSIDERATO IN DIRITTO
La tesi del giudice rimettente è fondata.
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli
alloggi di edilizia economica e popolare, la giurisprudenza di questa
Corte è, infatti, costante nell’affermare (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22957
del 2013; Cass. Sez. Un. n. 15977 del 2011 e Cass. Sez. Un. n. 757
del 2007) che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi
incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che è
strumentale all’assegnazione medesima ed è caratterizzata
dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento,
mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le
controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di
assegnazione, nella quale la pubblica amministrazione non esercita
alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto
privatistico di locazione, ed in tale ambito va ricondotta la
controversia avente ad oggetto il diritto alla successione
nell’assegnazione del terzo familiare al subentro, quando le condizioni
che lo consentono derivano direttamente dalla previsione legislativa,
riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A.
Poiché l’edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla
competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del
tit. V, attuata con legge cost. n. 3 del 1999, la valutazione circa la
natura della pretesa al subentro va compiuta in riferimento alla Legge
Regione Lazio n. 12 del 1999, art. 12, che, salve le previste eccezioni,

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amministrativo del Lazio, mentre le parti non hanno spiegato difese.

dispone che “in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario
non faccia più parte del nucleo familiare subentrano nell’assegnazione
i componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11, comma 5
originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4”, così
conferendo ai soggetti predetti il diritto al subentro in costanza di

la cui verifica spetta al giudice ordinario secondo i principi sopra
esposti.
In conclusione, occorre ribadire il principio secondo cui, in materia di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, sussiste la giurisdizione del
giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase
successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non
esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un
rapporto privatistico di locazione. Rientra pertanto nella giurisdizione
del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diritto alla
successione nell’assegnazione del terzo familiare, giacchè la disciplina
del subentro deriva direttamente dalla previsione legislativa
regionale, in presenza di alcune condizioni, riguardo alle quali manca
qualsiasi valutazione discrezionale della P.A. (cfr. Cass. n. 757 del
2007 cit., nonché, tra le più recenti, Cass. n. 15977 del 2011 cit. e
Cass. Sez. Un. n. 22957 del 2013).
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario; va cassata
la sentenza del Tribunale di Roma che ha declinato la giurisdizione e
la causa rimessa avanti al medesimo Tribunale territorialmente
competente, in ottemperanza del principio della translatio iudicii, di
cui all’art. 59 della I. n. 69/2009.
Non v’è da provvedere sulle spese del regolamento d’ufficio, non
avendo le parti svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

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accertamento della sussistenza dei requisiti normativamente stabiliti,

La Corte, decidendo a sezioni unite, sul regolamento di giurisdizione
richiesto d’ufficio dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
dichiara che nella presente causa la giurisdizione spetta al giudice
ordinario e, conseguentemente, cassa la sentenza n. 812/2016 del
Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti per la

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del
20 giugno 2017.

prosecuzione del giudizio.

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