Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31110 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 28/11/2019), n.31110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14134-2014 proposto da:

P.F., P.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

FRANCESCO SIACCI 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SINESIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

BRESCIANI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI URAGO D’OGLIO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI URAGO D’OGLIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA

NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE PERONI,

MAURIZIO LOVISETTI;

– controricorrente incidentale –

contro

P.L., P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 246/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1) il Comune di Urago d’Oglio notificava a P.F. e P.L., proprietari di immobili accatastati in categoria A/2 e in categoria D/7, avvisi di accertamento per ici relativa agli anni dal 2004 al 2009;

2) i contribuenti impugnavano gli avvisi sull’assunto per cui, essendo gli immobili, in fatto – al di là, cioè, della categoria sotto la quale erano stati accatastati – rurali, non vi erano i presupposti di applicazione dell’imposta ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito con L. n. 133 del 1994;

3) l’adita commissione tributaria provinciale di Brescia, con sentenza in data 20 novembre 2011, rigettava il ricorso ritenendo rilevante esclusivamente la categoria catastale e quindi errato l’assunto dei contribuenti;

4) in appello, questi ultimi facevano valere di aver presentato, il 24 febbraio 2012, ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito dalla L. n. 106 del 2011, domanda di variazione de l’accatastamento degli immobili da A/2 (Abitazioni di tipo civile) e D/7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), rispettivamente, in A/6 (Abitazioni di tipo rurale) e D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e di avere ottenuto la variazione richiesta;

5) la commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 246 del 16 dicembre 2013, rigettava l’impugnazione ribadendo quanto affermato dai giudici di primo grado in merito al rilievo decisivo della categoria catastale, dicendo che la pretesa dei contribuenti di andare esenti dall’obbligo di pagamento del tributo, basata sulla domanda di variazione della categoria catastale presentata dopo il deposito della sentenza di primo grado, non poteva essere accolta perchè tardiva ed aggiungendo che detta pretesa non risultava provata;

6) i contribuenti ricorrevano per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, lamentando, con il primo dei due motivi di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, del D.L. 29 novembre 2011, n. 116, art. 29, comma 8 e del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 ter, per avere la commissione erroneamente considerato tardiva la domanda di variazione catastale presentata da essi ricorrenti il 24 febbraio 2012 e, con il secondo (motivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione riguardo all’asserto, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui la pretesa di essi contribuenti non risultava provata;

7) il Comune, con controricorso e successiva memoria illustrativa, resisteva ed eccepiva il mancato rispetto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, (secondo cui, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, – l’appellante deve, – a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata);

8) in riferimento alla eccezione sollevata dal Comune, veniva disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, non agli atti nonostante la richiesta ritualmente avanzata dal ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) nel fascicolo d’ufficio non c’è traccia dell’avvenuto deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione di primo grado. L’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla commissione tributaria regionale. Questa Corte, con la sentenza n. 16758 del 09/08/2016, ha statuito: “Nel procedimento tributario di appello, ai sensi dell’art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicchè, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, nè è sanabile per via della costituzione del convenuto”;

2) in ragione di quanto precede, il ricorso incidentale va accolto, il ricorso principale resta assorbito, l’appello deve essere dichiarato inammissibile con conseguente definitività della sentenza di primo grado;

3) le spese del merito devono essere compensate stante l’evoluzione della vicenda processuale;

4) le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso incidentale e, assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale d Brescia, in data 20 novembre 2011;

condanna i ricorrente a rifondere al Comune di Urago d’Oglio le spese del giudizio, liquidate in Euro 5000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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