Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3111 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3111 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 27059-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2627

SCARCIOLLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio
dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FORTUNATO ANTONIO NICOLA giusta
delega a margine;

Data pubblicazione: 12/02/2014

- controri corrente –

avverso la sentenza n. 66/2008 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA, depositata il 2,7/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FORTUNATO
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

CIGNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 6-12-2004 la CTP di Matera accoglieva il ricorso proposto da Scarciolla Francesco avverso un
avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Matera, per l’anno 1997, aveva determinato
sinteticamente -ex art. 38 dpr 600/73- un reddito tassabile -ai fini IRPEF ed ILOR- di lire 87.878.000, a
fronte di quello denunciato pari a lire 25.577.000; siffatto accertamento si fondava su indici sintomatici
della capacita contributiva costituiti dal possesso dell’abitazione principale, di 5 abitazioni secondarie e di

291.000.000, effettuato dal contribuente nell’anno 1997 nei confronti della società partecipata “EDILIZIA
L.S. snc”.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR di Potenza rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR
rilevava che, a fronte di un accertamento sintetico fondato su presunzioni semplici, la parte aveva fornito
idonea prova della disponibilità di somme derivanti da disinvestimenti e, quindi, della disponibilità di redditi
esenti; nello specifico, aveva provato -con documenti inoppugnabili- di avere, nel periodo immediatamente
precedente, alienato un fabbricato al prezzo di lire 134.000.000 e disinvestito titoli di Stato per lire
150.000.000; tale liquidità, secondo la CTR, era idonea ad effettuare versamenti in conto capitale nella snc
EDILIZIA L.S. per lire 291.000.000; spettava all’Ufficio dimostrare che quei redditi erano stati investiti in
maniera diversa dal finanziamento della società.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo;
resisteva con controricorso il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 38, comma 6, dpr 600/73, anche in relazione all’art. 2697 cc, rilevava che, in base al predetto art.
38, il contribuente doveva dimostrare l’identità tra i redditi esenti e la spesa per incrementi patrimoniali;
nel caso di specie, invece, il contribuente aveva dedotto solo il preteso possesso di redditi derivanti da
disinvestimenti ma non aveva affatto dimostrato che proprio quei redditi erano stati utilizzati per
affrontare la spesa per incrementi patrimoniali recuperata a tassazione dall’Ufficio.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi,
qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del
d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimonial

un’autovettura di 19 HP nonché dall’incremento patrimoniale derivante dal finanziamento, pari a lire

sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con
qualsiasi altro reddito (dichiarato)” (Cass. 6813/2009); a prescindere dalla condivisibilità o meno di questo
principio, nel caso di specie la CTR, con adeguatamente motivato accertamento in fatto, non suscettibile
(come tale) di riesame in sede di legittimità, ha valutato il materiale probatorio in atti e, in esito, ha
ritenuto fornita la prova “con documenti inoppugnabili” che il ricavato dalle operazioni effettuate nel 1997
(cessione di fabbricato e disinvestimento titoli di Stato) era stato utilizzato proprio per l’avvenuto
versamento in favore della “EDILIZIA L.S. snc”; tanto in base sia alla contiguità temporale delle dette

sostanziale corrispondenza dell’importo delle operazioni medesime (complessive lire 284.000.000 per la
cessione ed il disinvestimento di titoli, a fronte di lire 291.000.000 del finanziamento) sia, infine, alla
mancanza di prova contraria da parte dell’Ufficio (la prova, cioè, che “quei redditi siano stati investiti in
maniera diversa dal finanziamento della società”).
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione della peculiarità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P. q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così i ciso in data 26-9-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

operazioni, avvenute “nel periodo” immediatamente precedente” rispetto al detto finanziamento, sia alla

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