Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3111 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 10/02/2020), n.3111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13697/2018 R.G. proposto da:

PORTO DI CLASSE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

S.M.F., rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello

Fortunato, con domicilio eletto in Roma, via Aureliana, n. 63,

presso lo studio dell’Avv. Sara Di Cunzolo;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e

difesa dall’Avv. Ugo Cornetta, con domicilio eletto in Roma, via U.

De Carolis, n. 86, presso lo studio dell’Avv. Alfonso Ferraioli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1067/17

depositata il 30 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che la Porto di Classe S.r.l., già proprietaria di un’area inclusa nell’agglomerato ASI di Salerno e riportata in Catasto al foglio (OMISSIS), particelle 217, 738 e 739, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 30 ottobre 2017, con cui la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla stima dell’indennità dovuta per l’espropriazione dell’area, disposta per la realizzazione della viabilità di collegamento tra la tangenziale di Salerno e la strada provinciale Aversana-Aeroporto di Salerno;

che la Provincia ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di determinazione dell’indennità dovuta per l’occupazione legittima, avente carattere autonomo rispetto a quelle di determinazione dell’indennità di espropriazione e di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, ed indipendente dalla questione riguardante l’effettiva consistenza dell’area espropriata;

che il motivo è infondato, avendo la Corte di merito dato specificamente atto dell’avvenuta proposizione della domanda di determinazione non solo dell’indennità di espropriazione, ma anche di quella di occupazione, ed avendo rilevato, a fondamento della dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione, l’avvenuta sottoscrizione tra le parti di un accordo transattivo, la cui finalità, consistente nel dirimere ogni controversia potenzialmente derivante dal procedimento espropriativo, implicandone la riferibilità anche alla indennità di occupazione, consente di ritenere che, attraverso il predetto richiamo, la sentenza impugnata abbia inteso pronunciare in ordine ad entrambe le domande;

che l’accordo stipulato tra le parti, integralmente trascritto nel ricorso, prevedeva infatti il pagamento di un importo espressamente definito “omni-comprensivo”, riconosciuto “a tacitazione di ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, in merito al procedimento ablatorio in questione, con espressa inclusione, anche ai fini transattivi, di ogni danno presente e futuro, di ogni perdita patrimoniale, diretta ed indiretta, senza alcuna riserva od esclusione”, nonchè la rinuncia della società espropriata “a qualsiasi azione giudiziale o extragiudiziale nei confronti della Provincia di Salerno, derivante dalla descritta procedura ablatoria”, precludendo quindi anche la proposizione della domanda di determinazione dell’indennità di occupazione;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e s.s. e art. 54, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’opposizione alla stima non possa avere ad oggetto l’accertamento dell’estensione dell’area espropriata, la cui individuazione, oltre ad incidere sulla liquidazione dell’indennità di espropriazione, rivestiva nella specie portata dirimente, avendo essa ricorrente accettato in via transattiva un’indennità inferiore a quella dovuta per legge contro una riduzione della superficie da espropriare, al fine di salvaguardare l’utilizzabilità dell’area residua;

che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e s.s. e art. 54, censurando la sentenza impugnata per aver attribuito carattere definitivo all’indennità concordata con la Provincia, in virtù del richiamo alla sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione distaccata di Salerno, in ordine alla domanda di risoluzione dell’accordo transattivo precedentemente proposta da essa ricorrente, senza considerare che il Giudice amministrativo si era limitato a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e che l’accordo era stato superato dall’emissione del decreto di espropriazione;

che i predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

che le censure proposte dalla ricorrente, postulando l’avvenuta esclusione della possibilità di contestare, in sede di opposizione alla stima, la determinazione della superficie occupata, cui dev’essere commisurato il valore di mercato dell’area espropriata, non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha affatto escluso la predetta possibilità, ma ha rilevato che la questione era stata sollevata al diverso fine di ottenere la risoluzione per inadempimento dell’accordo intervenuto tra le parti, che, implicando l’accettazione dell’indennità offerta, aveva comportato la chiusura del procedimento di liquidazione, precludendo quindi l’opposizione alla stima;

che, anche a voler ritenere che l’occupazione di una superficie maggiore di quella in riferimento alla quale è stata convenuta la misura dell’indennità costituisca inadempimento del relativo accordo, ed a voler quindi ammettere la risoluzione di quest’ultimo, quale atto negoziale inserito nel procedimento espropriativo con la finalità di regolarne gli aspetti giuridico-patrimoniali ed avente portata integrativa del provvedimento conclusivo (cfr. Cass., Sez. I, 11/06/2018, n. 15159; 20/03/2009, n. 6867; 5/07/2000, n. 8969), la questione dovrebbe considerarsi estranea all’oggetto del giudizio di opposizione alla stima, e quindi proponibile nelle forme ordinarie dinanzi al giudice competente in primo grado;

che infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, devoluto alla competenza in unico grado della corte di appello, introduce un ordinario processo di cognizione rigorosamente circoscritto alle questioni relative all’ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriato, al quale è necessariamente estranea ogni tipologia di rapporto diverso, quanto ai soggetti, al titolo o all’oggetto (cfr. Cass., Sez. I, 21/08/2013, n. 19323; 28/05/2012, n. 8442; 23/10/2008, n. 25622);

che in tal senso dev’essere correttamente inteso anche il richiamo della sentenza impugnata alla decisione adottata dal Tar Campania in ordine alla domanda di risoluzione proposta dalla ricorrente, avendo il Giudice amministrativo evidenziato, oltre all’estraneità della controversia alla giurisdizione esclusiva prevista dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, lett. a), n. 2 e la riconducibilità della stessa all’eccezione prevista dalla lett. g) del medesimo articolo, anche la peculiarità dell’oggetto della domanda, come si è detto non coincidente con quello dell’opposizione alla stima;

che in questa fase non può trovare ingresso la tesi, peraltro appena accennata nel ricorso e più ampiamente sviluppata soltanto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, secondo cui il decreto di espropriazione avrebbe comportato il superamento dell’accordo transattivo, trattandosi di una questione non esaminata nella sentenza impugnata e che non può quindi essere sollevata in sede di legittimità, implicando un’indagine di fatto in ordine alla portata concretamente novati-va dell’esercizio del potere ablatorio, e non essendo stato precisato se la stessa sia stata prospettata nel giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. VI, 13/ 12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con-troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA