Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3111 del 08/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2018, (ud. 20/12/2017, dep.08/02/2018),  n. 3111

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 5/12/2015, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva condannato I.L. ed i germani M., A. e G.R., eredi di Gi.Ma., al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio della somma di Lire 10.000,000, quale risarcimento del danno da occupazione di suolo demaniale marittimo, nonchè al rilascio della relativa area. Ricorrono I.L. e consorti sulla base di due motivi, successivamente illustrati da memoria, con cui contestano la ritenuta demanialità dell’area, deducendo la violazione degli artt. 28 e 32 Cod. Nag. e la violazione dell’art. 35 stesso codice. L’Amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.

2. Il primo motivo è inammissibile. L’accertamento cui è pervenuta la Corte territoriale, all’esito dell’acquisita CTU e di due sentenze penali, secondo cui prima dell’inizio della costruzione da parte del defunto Gi.Ma. il suolo ricadeva nell’arenile, e che lo stato dei luoghi è stato modificato per la realizzazione del lungomare, viene contestato dai ricorrenti i quali sostengono trattarsi di un errore, per non essersi tenuto conto del dislivello di ben otto metri tra la proprietà controversa ed il livello del mare. Ma la censura costituisce all’evidenza una richiesta di diverso accertamento di merito, inammissibile in questa sede di legittimità. Il richiamo all’art. 32 Cod. Nav. è dunque fuori tema, in quanto la natura demaniale marittima consegue direttamente dalla legge (art. 822 c.c. e art. 28 Cod. Nav.) mentre il procedimento amministrativo contemplato dal menzionato art. 32, e di cui all’art. 58 del Regolamento, viene in rilievo nella diversa ipotesi in cui si discuta sull’esatta delimitazione dei confini tra il demanio e le proprietà private e non anche quando, come nella specie, si controversa sulla natura demaniale del bene (Cass. Su n. 4127 del 2012; cfr. in tema di realizzazione di una strada sull’arenile, Cass. n. 10817 del 2009).

3. Il secondo motivo è infondato: per i beni del demanio marittimo la sclassificazione non può verificarsi per facta concludentia, richiedendo, ai sensi dell’art. 35 cod. nav., un formale provvedimento della competente autorità, avente efficacia costitutiva: provvedimento che è connotato da accentuati profili di discrezionalità, propri dell’apprezzamento che la Pubblica Amministrazione deve compiere in ordine all’utilità strumentale dell’area demaniale in vista di utilizzazioni, pur se allo stato potenziali (Cass. n. 12945 del 2014; cfr. pure Cons. Stato n. 8119 del 2010).

4. Il dubbio di costituzionalità, sollevato in seno alla memoria, è manifestamente infondato: la peculiarità dei beni del demanio marittimo e la ponderazione della permanenza dell’interesse pubblico, che permea l’adozione del provvedimento di sclassificazione, giustifica il particolare regime di cessazione della demanialità per tali beni, e, dunque, esclude che la disciplina dell’art. 35 cod. nav. comporti alcun vulnus al parametro di cui all’art. 3 Cost., l’unico che viene in rilievo dagli argomenti dei ricorrenti).

5. In assenza di attività difensiva della parte intimata, non va provveduto sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara manifestamente infondata la qlc dell’art. 35 cod.nav. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018

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