Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3111 del 06/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 932-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 34, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO FRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO ROSSI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Commissario Straordinario

pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRISTIANO CALUSSI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.S.R., D.M.S., LIGURIA ASSICURAZIONI SPA,

P.I., MARINO APPALTI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2022/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GIOVANNI FRONTICELLI BALDELLI, per delega

dell’Avvocato CRISTIANO CALUSSI, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 2022 del 9 giugno 2015 del seguente letterale tenore:

B.M. ricorre affidandosi a 6 motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Firenze di rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale proposta dall’odierno ricorrente nei confronti delle intimate e del Comune di Sesto Fiorentino.

Resiste con controricorso il Comune di Sesto Fiorentino. Le altre intimate, N.S.R., D.M.S., Liguria Assicurazioni S.p.a., non svolgono attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.

Con i 6 motivi di ricorso il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381 /2006).

L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nessuno ha depositato memoria.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta relazione.

Il ricorso difetta anche dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (cass. S.U. 7161/2010; Cass. 19157/2012).

4. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Trova infine applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.000,00 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA