Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3111 del 02/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 02/02/2022), n.3111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15903-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4001/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso sette cartelle di pagamento per Irpef, Irap e Iva non pagati, per un importo di Euro 107.145,38, lamentando la decadenza del potere accertativo e la prescrizione del credito.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, limitatamente a quattro cartelle, rilevando il decorso del termine prescrizionale di cinque anni.

3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate – Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Lombardia respingeva l’appello ritenendo inammissibile la costituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossioni per essersi avvalsa di un avvocato del libero foro.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente non si è costituito.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, art. 15, comma 2 sexies, D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8 nonché D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del D.Lgs. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit., – di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. S.U. 30008/2019).

2.2 Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

3 Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti, è assorbito.

4 Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2022

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