Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31109 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. U Num. 31109 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 2276-2016 proposto da:
COMUNE DI RIOFREDDO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 9, presso
lo studio dell’avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
STRADA DEI PARCHI S.P.A.;

Data pubblicazione: 28/12/2017

- intimata per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
2/2011 del COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI di ROMA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;

LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi il difetto di
giurisdizione del Commissario per gli usi civici, in relazione al
procedimento di opposizione al progetto, in ordine alle questioni
riflettenti le modalità di determinazione di liquidazione, in esse
compresa la scelta del criterio di liquidazione; le dedotte violazioni di
norme procedurali del progetto; le modalità di determinazione del
canone di affrancazione e calcolo dei frutti non percetti in aggiunta al
predetto canone; l’individuazione del soggetto o dei soggetti tenuti a
corrispondere il canone di liquidazione e quindi il capitale di
affrancazione; l’approvazione di eventuali accordi conciliativi raggiunti
ex art. 29 terzo comma legge 1766/1927 nel corso del procedimento
di opposizione, trattandosi di materie rientranti nella competenza
dell’Autorità Amministrativa regionale e riconoscersi, invece, la
giurisdizione del predetto Commissario in relazione ai motivi di
opposizione al progetto fondati su dedotta sdemanializzazione tacita
delle terre o su intervenuta liquidazione del diritto stesso per effetto
di espropriazione per pubblica utilità.

RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 18 marzo 2011, presso la Segreteria del
Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e
la Toscana, la Strada dei Parchi s.p.a. proponeva opposizione avverso
il progetto di liquidazione, del quale il Comune di Riofreddo le aveva
notificato avviso di deposito il 18.02.2011, riguardante i terreni

Ric, 2016 n. 02276 sez. SU – ud. 20-06=2017

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lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

privati gravati da usi civici compresi nel tracciato dell’Autostrada A 24
Roma – L’Aquila, siti nel territorio del predetto Comune, atto che – ad
avviso dell’opponente – prevedeva il cambio di destinazione d’uso di
taluni dei terreni a suo tempo espropriati per la realizzazione del
tracciato autostradale A 24 Roma – L’Aquila, oltre alla quantificazione

pascolo su detti terreni.
In esito al ricorso il Commissario Aggiunto, con decreto
dell’11.04.2011, disponeva promuoversi procedimento contenzioso
avente ad oggetto l’accertamento della qualitas soli dei terreni in
questione e la società ricorrente nell’introdurre il relativo giudizio
eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva ad
esigere nei suoi confronti somme o canoni per il periodo anteriore alla
data in cui, nel 2003, a seguito di aggiudicazione del 2001, aveva
assunto il compito di costruire e gestire l’esercizio delle autostrade A
24 (Roma-L’Aquila-Teramo) ed A 25 (Teramo-Avezzano-Pescara),
oltre a contestare l’esistenza dell’uso civico liquidato; infine muoveva
censure al progetto di liquidazione opposto.
Resisteva nel procedimento il Comune, oltre a proporre – con ricorso
notificato 1’11 gennaio 2016 – regolamento preventivo di giurisdizione
con riferimento a taluni profili dell’oggetto del contendere, in
particolare, quanto al difetto di giurisdizione del Commissario in
ordine alle modalità di determinazione dell’indennità di liquidazione
dell’uso civico e alla non incidenza della procedura di espropriazione
per pubblica utilità quanto alla giurisdizione commissariale.
Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale,
spiegate difese dal solo Comune.
In prossimità dell’adunanza camerale il Comune ha depositato
memoria illustrativa.

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dei diritti spettanti alla popolazione per il sottratto uso civico di

CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente esaminata la questione di ammissibilità del
regolamento: è ammissibile per non essere intervenuta alcuna
pronuncia, né in rito né nel merito, da parte del Commissario,
riguardando il pronunciamento solo la (ir)regolarità della costituzione
del Comune.

Passando al fondo del regolamento, si tratta di stabilire se
spetti ed entro quali confini al Commissario per gli usi civici la
giurisdizione sulla controversia sorta a seguito dell’impugnazione del
progetto di liquidazione degli usi civici di pascolo riguardante i terreni
privati gravati da detto diritto compresi nel tracciato dell’Autostrada A
24 Roma – L’Aquila, siti nel territorio del Comune di Riofreddo,
allorchè venga contestata dall’opponente la medesima qualitas soli.
La tesi della parte rimettente è fondata.
Ai sensi dell’art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 – a seguito
del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative previste
dal 10 comma della medesima norma – l’oggetto specifico della
giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici è
limitato a tutte le controversie relative all’accertamento e alla
valutatone dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità
e alla rivendica e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni
controversia circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso
civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti
agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle
quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a
titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni
a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari
stessi.
Inoltre costituisce ius receptum nella giurisprudenza di queste Sezioni
Unite che la giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi
civici sussiste ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle

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(,\

materie elencate nel secondo comma di predetta disposizione si pone
come antecedente logico-giuridico della decisione (v., in motivazione,
la Cass. Sez. Un. n. 26816 2009; conformi, Cass. Sez. Un. n. 7894
del 2003; Cass. Sez. Un. n. 720 del 1999 e Cass. Sez. Un. n. 6689
del 1995).

questione della qualitas soli, bensì unicamente la misura del canone
di affrancazione, si è al di fuori della giurisdizione tanto commissariale
quanto di altro giudice, rientrandosi in un ambito riservato
all’amministrazione regionale.
Nello specifico, la determinazione del Comune di Riofreddo, con la
quale è stato predisposto il progetto di liquidazione degli usi civici
relativamente all’area in questione, notificata alla Strada dei Parchi
s.p.a. il 18.02.2011, riguardando le modalità di determinazione
dell’indennità di liquidazione, lamentate con l’opposizione presunte
violazioni di norme procedurali nella redazione del progetto medesimo
e la misura del canone di affrancazione, oltre alla individuazione di
chi sia tenuto alla corresponsione dell’importo, per detta parte si pone
al di fuori della giurisdizione tanto commissariale quanto di altro
giudice, rientrandosi in un ambito riservato all’amministrazione
regionale. Con la conseguenza che ogni contestazione relativa va
sollevata attraverso una tempestiva impugnazione di tale
provvedimento innanzi al giudice amministrativo (naturalmente solo
dopo l’adozione da parte della Regione del provvedimento che rende
esecutivo il progetto di liquidazione, imponendo un canone).
Di converso sussiste la giurisdizione commissariale per la parte
dell’opposizione avente ad oggetto la questione della qualitas soli,
anche solo come antecedente logico-giuridico delle problematiche da
definire.
In conclusione, i numerosi argomenti e le istanze relative in ordine
alle quali è stata dedotta la questione di giurisdizione possono essere

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Pertanto, ogni qual volta la controversia abbia ad oggetto non la

così riepilogate e sintetizzate: va esclusa la giurisdizione del
Commissario per gli usi civici con riferimento alle domande inerenti
l’entità, le modalità e il procedimento di liquidazione degli usi civici,
anche quanto all’individuazione del soggetto tenuto a corrispondere il
capitale di affrancazione, compresa la eventuale fase di approvazione

mentre va riconosciuta la giurisdizione commissariale per le restanti
domande fondate sulla dedotta sdemanializzazione tacita delle terre
ovvero sulla intervenuta liquidazione del diritto stesso per effetto di
espropriazione per pubblica utilità.
La (sia pur soltanto relativa) novità della questione, giustifica la
compensazione integrale delle spese tra le parti.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del
contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12.

P.Q.M.

La Corte, decidendo a sezioni unite, esclude la giurisdizione del
Commissario per gli usi civici in relazione alle domande inerenti
l’entità, le modalità ed il procedimento di liquidazione degli usi civici,
mentre va affermata per tutte le restanti domande;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del
20 giugno 2017.

di accordi conciliativi ex art. 29, comma 3, legge n. 1766 del 1927,

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