Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31109 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7784/2015, proposto da:

P.A., rappresentato e difesa in giudizio dall’avv. Loris

Tosi del foro di Venezia e dall’avv. Giuseppe Marini del foro di

Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

Fatto

FATTO E DIRITTO

per la cassazione della sentenza n. 1333/31/14 emessa inter partes il 9 settrembre 2014 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. 847010400685/2010 della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Venezia;

letta l’istanza notificata il 18 dicembre 2018 con la quale il ricorrente ha domandato la trattazione del giudizio, sospeso D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel presupposto della definizione agevolata della controversia e della sua conseguente estinzione;

letta la speculare istanza dell’Agenzia delle Entrate, intesa alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese, con l’allegata comunicazione del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Venezia;

visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ai sensi D.L. n. 50 del 2017, art. 11, del e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019

Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019

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