Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31108 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. un., 30/11/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 30/11/2018), n.31108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di giurisdizione iscritto al NRG 13094 del 2018

sollevato con ordinanza in data 26 aprile 2018 dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania nel procedimento, avente

numero di registro generale 1517 del 2013, pendente tra:

A.T.C. s.r.l. – Azienda Trasporti Campana;

– non costituito in questa sede –

e

REGIONE CAMPANIA e PROVINCIA DI NAPOLI;

– non costituiti in questa sede –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

novembre 2018 dal Consigliere Dr. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dr. Cardino Alberto, che ha chiesto

dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con atto di citazione notificato l’8 e il 12 maggio 2009, l’A.T.C. s.r.l. – Azienda Trasporti Campana, premettendo di avere stipulato in data 23 dicembre 2002 un contratto con la Regione Campania per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico su gomma nell’isola di Capri per il corrispettivo annuale di Euro 849.055,14, ha dedotto che tale contratto veniva prorogato negli anni successivi senza tuttavia aumentarne il corrispettivo, nonostante i costi sostenuti, il che aveva determinato notevoli perdite per essa società esecutrice del servizio, per cui ha chiesto al Tribunale di Napoli la condanna delle convenute Regione Campania e Provincia di Napoli al pagamento della somma di Euro 2.986.025,84, a titolo di adeguamento e revisione del corrispettivo ed erogazione di pubblica contribuzione;

che la Regione Campania e la Provincia di Napoli si sono costituite, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 123/2013 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 gennaio 2013, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ricorrendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul rilievo che le domande proposte sono incentrate sul mancato esercizio da parte delle pubbliche amministrazioni del potere pubblicistico di procedere alla revisione in adeguamento del corrispettivo per la concessione del servizio di trasporto pubblico nonchè sul mancato esercizio del potere pubblicistico di erogare contribuzioni per l’espletamento di tale pubblico servizio;

che, con ricorso notificato il 3 aprile 2013 e depositato il 5 aprile 2013, la A.T.C. s.r.l. ha riassunto la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania;

che si è costituita la sola Provincia di Napoli, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e infondato;

che il TAR, con ordinanza in data 26 aprile 2018, ha sollevato conflitto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., comma 3;

che il Tribunale amministrativo confliggente, nel dubitare a sua volta della propria giurisdizione, ha rilevato che la pretesa azionata in giudizio ha contenuto patrimoniale, vertendo sul diritto alle compensazioni a fronte di obblighi contrattuali determinati a monte dall’Amministrazione regionale, per effetto di previsioni di legge e di regolamenti comunitari;

che il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia che concerne diritti soggettivi di natura patrimoniale;

che il pubblico ministero ha rilevato che la causa concerne l’accertamento del diritto della A.T.C. alla compensazione per i maggiori oneri sostenuti per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico su gomma; che trattasi di diritto previsto dall’art. 6, comma 2, del regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; che l’an ed il quantum di tale diritto prescindono da valutazioni comparative fra interesse privato e pubblico, essendo ancorati ad oggettive condizioni menzionate nella sezione 3 e 4 dell’anzidetto regolamento.

Considerato che la controversia pendente dinanzi al giudice a quo è stata instaurata dalla concessionaria di trasporto pubblico locale su gomma per essere compensata dalla Regione e dalla Provincia per i “maggiori costi sostenuti in stretta correlazione con lo svolgimento del servizio pubblico nel rispetto degli obblighi imposti dalle autorità competenti”;

che, a sostegno della domanda azionata in giudizio, la società concessionaria ha richiamato, in particolare, la disciplina comunitaria (regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, nel testo risultante dalla modificazioni introdotte con il regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893), prevedente criteri di compensazione per gli esercenti tale servizio pubblico;

che queste Sezioni Unite hanno già statuito che la domanda, avanzata da un’impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico, di adeguamento dei contributi dovuti dall’ente territoriale, in osservanza degli operanti criteri legali di derivazione comunitaria, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili, nel procedimento amministrativo di accertamento del quantum, momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco ma esclusivamente l’applicazione di un parametro di natura normativa, ed essendo, conseguentemente, qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata (Cass., Sez. U., 11 gennaio 2011, n. 397; Cass., Sez. U., 14 novembre 2012, n. 19828; Cass., Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9690; Cass., Sez. U., 24 novembre 2015, n. 23898; Cass., Sez. U., 22 luglio 2016, n. 15201);

che, facendosi applicazione del menzionato indirizzo, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

che va di conseguenza cassata la pronuncia declinatoria emessa dal Tribunale di Napoli;

che non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva dinanzi a questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza in data 7 gennaio 2013 del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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