Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31108 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. U Num. 31108 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 28/12/2017

SENTENZA
sul ricorso 21828-2016 proposto da:
BRAMBILLA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato CARLO ZACCAGNINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO SANGALLI;
– ricorrente contro

f'”

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
– intimati avverso la sentenza n. 231/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/06/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato Marco Sangalli.

RITENUTO IN FATTO
Nei confronti dell’Avvocato Giorgio Brambilla il COA di Lecco ha
applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della
professione per tre mesi in relazione alla sua accertata responsabilità
in ordine all’illecito di cui agli artt. 5, 6 e 14 del codice deontologico
per avere, dopo la conclusione della assunzione di un testimone in un
procedimento civile dal medesimo verbalizzata, integrato il verbale
con una frase non dettata dal giudice.
Il ricorso proposto dal Brambilla al Consiglio nazionale forense è stato
rigettato.
La cassazione della sentenza del CNF è chiesta dall’Avvocato
Brambilla sulla base di quattro motivi, il quale ha, altresì, chiesto la
sospensione della esecuzione della decisione impugnata.
Non ha svolto difese l’intimato CNF.
Con ordinanza n. 6967 del 2017, adottata all’esito della discussione
tenuta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2017, è stata respinta

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FORENSE, depositata il 25/07/2016.

l’istanza di sospensione della sanzione disciplinare di cui alla
impugnata sentenza.
La trattazione del ricorso nel merito è quindi stata fissata per
l’udienza del 20 giugno 2017.

Il Collegio rileva che le ragioni con le quali venne rigettata l’istanza di
sospensione, in sede cautelare, siano pienamente idonee a
determinare il rigetto del ricorso, atteso che esse riguardarono il
fumus boni iuris della prospettazione del ricorso e considerato che
quanto con esse espresso dimostra l’infondatezza in iure del ricorso.
Nell’ordinanza cautelare le Sezioni Unite – previa riproduzione dei
motivi di censura – si sono così espresse: «Con il primo motivo il
ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.,
in relazione alla mancata audizione a discolpa del sig. Maffeis e del
sig. Zdravkov, e in ogni caso violazione dell’art. 14 del codice
deontologico forense e degli artt. 3, 4, 24 e 111 Cost. sul giusto
processo ed eccesso di potere, sostenendo che il CNF avrebbe errato
nel non ammettere le prove testimoniali che egli aveva richiesto, del
tutto pertinenti rispetto all’oggetto dell’accertamento e all’ammissione
delle quali egli aveva diritto, anche perché il sig. Zdrakov aveva
rilasciato una dichiarazione scritta, prodotta in giudizio, della quale il

CONSIDERATO IN DIRITTO

CNF non ha minimamente tenuto conto, in contrasto con quanto
stabilito dall’art. 23 del regolamento disciplinare n. 2/14 adottato
dallo stesso CNF, in vigore dal 10 gennaio 2015, che espressamente
prevede l’utilizzabilità, come prova, dei documenti provenienti
dall’incolpato. L’art. 22 del medesimo regolamento, inoltre, prevede
che debbano essere ascoltati i testimoni indicati dall’incolpato.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 65 della legge n. 247 del 2012, il quale prevede

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l’applicazione retroattiva delle norme del codice deontologico più
favorevoli di quelle applicabili ratione temporis. In particolare, il
ricorrente, premesso che il COA aveva ritenuto che anche ove si fosse
considerata come unica violazione quella dell’art. 6 del codice
deontologico, comunque la sanzione applicabile sarebbe stata quella

avrebbe dovuto verificare se la sussunzione della condotta nell’ambito
della violazione dell’art. 6 potesse consentire di contenere la
sanzione, anche alla luce del criterio per cui, ai sensi dell’art. 53 della
citata legge n. 247 del 2012, si deve applicare la censura quando la
gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti
dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducano a
ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 21,
comma 3, in relazione all’art. 22 del nuovo codice deontologico
forense in relazione all’art. 53 della legge n. 247 del 2012, dolendosi
del fatto che il CNF non abbia motivato in ordine alle ragioni per le
quali non ha applicato la censura, tenendo conto della sua storia
professionale, della non gravità del fatto e della insussistenza di un
pregiudizio accertato.
Con il quarto motivo – rubricato «motivazione totalmente
omessa in ordine alla possibilità di ricondurre il comportamento
dell’avvocato alla violazione colposa dell’art. 6 C.D. con insussistenza
degli art. 5 e 13 C.D. ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e comunque ex
art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c.» – il ricorrente si duole del
fatto che, pur essendo del tutto rilevante alla luce della motivazione
della decisione del COA, il CNF non abbia in alcun modo considerato il
motivo di impugnazione con il quale egli aveva richiesto che venisse
considerata la sola violazione dell’art. 6 C.D., con conseguente
applicazione di una sanzione inferiore.».

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della sospensione dall’esercizio della professione, sostiene che il CNF

Nel merito proseguono: «2.1. – Il primo e il quarto motivo denunciano
nella sostanza un vizio di motivazione. Premesso che la sentenza
impugnata è stata depositata dopo 1’11 settembre 2012 e che,
quindi, l’art. 360 n. 5 c.p.c. si applica nella formulazione scaturita
dalla novella introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito

esattamente evidenziato dal P.M. nelle sue conclusioni scritte
depositate il 17 novembre 2016, che in forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti»; disposizione, questa, che deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle
preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla
motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia
motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene
all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della
sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e
si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di
“sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (sul punto, da ultimo,
Sez. Un., 20 ottobre 2015 n. 21216; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2015
n. 21948); fermo restando, da un lato, che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.
Un., 7 aprile 2014 n. 8053); dall’altro, che «in tema di procedimento
disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio dell’ordine ha il potere di

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con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, deve rilevarsi, come

valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei
testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di
dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore
assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle
risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare

21948 del 2015, cit.).
Orbene, i motivi in esame all’evidenza non denunciano un vizio
riconducibile alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., atteso
che la sentenza impugnata ha preso in considerazione l’istanza
istruttoria della cui mancata ammissione si duole il ricorrente,
motivatamente rigettandola (v. pag. 6).
2.2. – Il secondo e il terzo motivo solo apparentemente denunciano
una violazione di legge, atteso che nella sostanza si risolvono in una
censura sull’apprezzamento della gravità del fatto contestato e della
condotta addebitata al ricorrente.
Quest’ultimo si duole, infatti, che il CNF abbia ritenuto giustificata
l’applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della
professione. Invero, il codice deontologico forense all’art. 22, da
ritenersi applicabile nel caso di specie per l’efficacia retroattiva delle
nuove disposizioni, se più favorevoli, prevede che la sospensione
dall’esercizio della professione si applica «per infrazioni consistenti in
comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le
condizioni per irrogare la sola sanzione della censura».
Nella specie, la sospensione ben poteva essere applicata dagli
organismi disciplinari, perché, come si desume dalla sentenza
impugnata, la reiezione del motivo di ricorso da parte del CNF è stata
accompagnata da una specifica valutazione in ordine alla gravità del
fatto e alla adeguatezza della sanzione della sospensione alla gravità
stessa.

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l’accertamento completo dei fatti da giudicare» (Cass., Sez. Un., n.

Del resto, «nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la
concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare
definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o
mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non
conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa all’Ordine

norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio
nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei
limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla
congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e
rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c. » (Cass. n. 19075 del 2012).»
In conclusione, il ricorso nel merito è rigettato sulla base delle
stesse considerazioni svolte nell’ordinanza cautelare qui riportata.
Nessuna pronuncia sulle spese non avendo in questa sede il Consiglio
nazionale forense svolto difese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito
della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei

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professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali

presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del

20 giugno 2017.

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