Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31107 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. un., 30/11/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 30/11/2018), n.31107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al

NRG 23631 del 2017 promosso da:

A.F.P., rappresentato e difeso dagli Avvocati

Antonio De Feo e Mario D’Antino, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, piazza S. Andrea della Valle, n. 3;

– ricorrente –

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

DELLA CORTE DEI CONTI;

– controricorrente –

e nei confronti di:

F.L.;

– intimato –

in relazione al giudizio pendente dinanzi alla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (n. 32736/16).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

novembre 2018 dal Consigliere Dr. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dr. Basile Tommaso, che ha chiesto

dichiararsi, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione del

giudice ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Puglia ha esercitato, con atto di citazione in data 15 dicembre 2016, dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, azione risarcitoria per danno erariale nei confronti di F.L. e A.F.P., rispettivamente amministratore unico e dirigente della s.r.l. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, società interamente partecipata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che gestisce trasporto pubblico su ferrovia ed anche mediante autolinee;

che a fondamento dell’azione la Procura regionale ha denunciato l’indebita percezione di compensi e di emolumenti;

che la Procura regionale ha quantificato il danno subito dalla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici (d’ora in poi, anche FSE) in Euro 4.453.739;

che in particolare il pubblico ministero contabile ha contestato: al F., il danno, pari a Euro 340.050, riferito ai compensi percepiti per la carica di dirigente di FSE; ad entrambi ( F. e A.) in solido, il danno di Euro 1.429.398,05, concernente i compensi percepiti dal F. per attività di supporto al RUP e per attività di supervisione alla direzione lavori; ancora al F., il danno di Euro 450.429,94, derivante dal superamento del limite massimo dei compensi a carico delle finanze pubbliche; ad entrambi in solido, il danno pari a Euro 2.233.861,94, corrispondente agli emolumenti percepiti dall’ A. oltre il tetto fissato per i compensi pubblici; complessivamente, quindi, al F., il danno di Euro 4.453.739,93, e all’ A., in solido con il primo, il danno di Euro 3.663.259,99;

che in precedenza, su richiesta ante causam della Procura regionale, era stato autorizzato, con decreto in data 17 giugno 2016, il sequestro conservativo nei confronti del F. e dell’ A.;

che nella pendenza del giudizio contabile di responsabilità per danno erariale, l’ A. ha proposto, con atto notificato il 5 ottobre 2017, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

che, a sostegno di tali conclusioni, il ricorrente esclude che FSE sia una società pubblica statale o una società in house providing e sostiene che il danno causato dagli organi della società al patrimonio sociale non è idoneo a configurare anche un’ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti, perchè non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato;

che ha resistito, con controricorso, la Procura regionale della Corte dei conti, concludendo per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti;

che, ad avviso del pubblico ministero contabile, l’attività esercitata dalle Ferrovie del Sud Est ha caratteristiche identiche a quella delle Gestioni governative delle Aziende di trasporto pubblico tuttora esistenti nel panorama giuridico nazionale ed aventi la natura di ente pubblico, assumendo lo strumento societario la valenza di una mera forma di organizzazione mediante la quale la P.A. ha inteso gestire il servizio pubblico;

che l’intimato F. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto affermarsi, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando l’approdo cui le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute con l’ordinanza 15 maggio 2017, n. 11983;

che in prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato l’ordinanza in data 18 maggio 2018 con cui la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, nel revocare il decreto presidenziale di autorizzazione del sequestro conservativo emesso il 17 giugno 2016, ha fatto applicazione del principio enunciato dalla citata ordinanza delle Sezioni Unite n. 11983 del 2017, la quale, con riferimento alla società Ferrovie del Sud Est, ha escluso la sussistenza dei presupposti di insorgenza della giurisdizione contabile;

che il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Considerato che si tratta di stabilire se sussista o meno la giurisdizione della Corte dei conti nella controversia afferente la responsabilità per il danno subito dalle Ferrovie del Sud Est, società interamente partecipata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a causa della indebita percezione di compensi ed emolumenti da parte di dirigenti della stessa società;

che queste Sezioni Unite hanno già affermato (Cass., Sez. U., 15 maggio 2017, n. 11983) che la s.r.l. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 188 del 2003, attuativo delle direttive n. 2001/12/CE, n. 2001/13/CE e n. 2001/14/CE, e, successivamente, del D.Lgs. n. 115 del 2012, che ha abrogato il precedente decreto legislativo ed attuato la direttiva n. 2012/34/UE, sicchè, al pari di ogni altra impresa ferroviaria di diritto interno, è contrassegnata, in conformità al diritto dell’Unione, dall’indipendenza e dall’autonomia, dall’apertura al libero mercato e dall’adozione del modello privatistico (tradottosi, in concreto, in un’articolazione tradizionale dell’organizzazione societaria), che non ne consentono la riconducibilità all’ente pubblico o anche alla società in house; e hanno di conseguenza statuito che l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico o del dirigente della società appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario, ai fini del riconoscimento di un danno erariale, gli indici eventualmente ricavabili dalla influenza del socio pubblico nella composizione del collegio sindacale (perchè il controllo si realizza per il tramite di strumenti propri del diritto societario), dalla possibilità per la società di beneficiare di finanziamenti pubblici (perchè anche le società di capitali possono essere ricapitalizzate dal socio di maggioranza), ovvero dalla previsione del commissariamento ex L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 867, (previsto anche per il caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);

che, facendosi applicazione del menzionato precedente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

che non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese, giacchè il Procuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale (Cass., Sez. U., 11 settembre 2018, n. 22083).

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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