Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31107 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26035/2014, proposto da:

R.W., rappresentato e difesi dall’avv. Giuseppe Durante del

foro di Matera ed elettivamente domiciliati in Roma, via Volterra,

n. 15, presso lo studio legale dell’avv. Rosario Tarsia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1759/24/14 emessa inter partes il

4 aprile 2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza sopradetta la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando, su appello dell’Ufficio, quella di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, ha rigettato il ricorso proposto da R.W. contro l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo ad I.R.PE.F. 2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate di Pavia aveva contestato un reddito di Euro 191.931,00 a fronte di quello dichiarato di 9.126,00. La decisione è stata motivata in considerazione del fatto che in presenza di un reddito dichiarato assolutamente esiguo, non sarebbe stato sufficiente addurre la mera disponibilità di consistenze finanziarie investite, ma si sarebbe dovuto dimostrare che esse fossero state liquidate e investite nella formazione del patrimonio posto a base del parametro utilizzato per la determinazione del reddito corrispondete. Prova che il ricorrente non aveva fornito.

R.W. ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo, nel quale denuncia multiple violazioni di legge.

Al ricorso resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.0

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 27 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente, denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 per illegittimità derivata dai decreti ministeriali del 1992. Nullità ed infondatezza dell’accertamento sintetico. Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.); error in judicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

L’Agenzia delle Entrate, rilevando la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e l’irritualità dei motivi d’impugnazione, ne deduce comunque l’infondatezza, anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale in ordine alla legittimità dei parametri di determinazione del reddito.

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce ormai jus receptum, in forza della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cass., n. 9539 del 19/04/2013; cass., n. 16912/2016; cass. n. 27811/2018). Onere che va adempiuto non con mere deduzioni difensive, ma con elementi concreti che dimostrino la disponibilità (anche in ambito familiare) di risorse, la cui utilizzazione possa essere posta in concreta relazione con gli incrementi patrimoniali o gli altri indici reddituali previsti dai decreti ministeriali (cfr., cass, 1510/2017; cass., 18097/2018).

La sentenza impugnata si pone in linea con questa giurisprudenza.

Riguardo al rispetto dei parametri costituzionali, il dubbio esposto dal contribuente è stata già risolto da questa Corte che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e s.s., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella L. n. 122 del 2010, nella parte in cui consente l’accertamento con metodo sintetico mediante il cd. redditometro, con riferimento sia all’art. 23 Cost., poichè i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria, sia agli artt. 24 e 53 Cost., in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato è insussistente ovvero costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (cass., 10037/2018). La Corte costituzionale, con la sentenza 297/’04, ha poi escluso la violazione della riserva di legge.

Riguardo infine alla valutazione degli elementi di prova addotti dal contribuente sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il ricorso, prima ancora di non soddisfare al requisito dell’autosufficienza, è inammissibile perchè, nel richiamare il parametro di cui all’all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non indica il fatto controverso dirimente, lasciando intuire che faccia riferimento al mancato accoglimento della sua linea di difesa: questione di merito che esula dalla portata della norma richiamata e dalla cognizione del giudizio di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in deposito.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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