Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31106 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. un., 30/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 12838 del 2017 promosso da:

TIMSAS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Silvio Pinna, con domicilio

eletto presso lo studio dell’Avvocato Giorgio Carta in Roma, viale

Parioli, n. 55;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEL TURISMO,

ARTIGIANATO E COMMERCIO, rappresentata e difesa dagli Avvocati

Alessandra Camba e Alessandra Putzu, con domicilio eletto presso

l’Ufficio di rappresentanza della Regione in Roma, via Lucullo, n.

24;

– controricorrente –

e nei confronti di

BANCO DI SARDEGNA s.p.a.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1551/2017 del Consiglio di Stato, depositata

il 4 aprile 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO

che la s.r.l. Timsas chiese ed ottenne un contributo ai sensi della legislazione regionale della Sardegna in tema di incentivi per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture alberghiere;

che successivamente la Commissione Europea avviò procedura di indagine formale per applicazione abusiva degli aiuti di Stato e concluse, con la decisione n. 854 del 2 luglio 2008, che gli aiuti concessi con la L.R. Sardegna 11 marzo 1998, n. 9, erano incompatibili col mercato comune, a meno che il beneficiario non avesse presentato domanda d’aiuto sulla base di questo regime prima dell’esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale e dispose che la Repubblica italiana procedesse al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili;

che su questa base – respinte dal Tribunale di primo grado dell’Unione Europea, con sentenza poi confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, le impugnazioni avanzate dalla Regione e dalla Timsas avverso la decisione della Commissione – la Regione dispose la revoca del finanziamento, con la revoca dell’importo già anticipato;

che il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna rigettò il ricorso della società Timsas avverso le determinazioni di revoca del finanziamento e di restituzione dell’acconto, rilevando che la Regione era indefettibilmente tenuta a recuperare l’aiuto concesso e che a Timsas non poteva essere riconosciuto un affidamento tutelato alla conservazione del beneficio;

che la Timsas impugnò tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, in particolare riproponendo, con il quarto motivo, la deduzione (già avanzata con il quinto motivo del ricorso al TAR e su cui questo avrebbe omesso di pronunciarsi) di non poter essere destinataria degli effetti della decisione della Commissione, poichè si trovava nella stessa condizione di esenzione stabilita dalla Commissione, e cioè aver presentato la domanda d’aiuto prima dell’esecuzione dei lavori relativi al progetto ammesso a finanziamento;

che il Consiglio di Stato rigettò il gravame con sentenza depositata il 10 giugno 2015;

che avverso questa sentenza la società Timsas propose ricorso per revocazione, lamentando che il Consiglio di Stato avesse omesso di pronunciarsi sulla particolare situazione della Timsas (continuità del regime di agevolazioni fra le due leggi regionali, la L.R. Sardegna 14 settembre 1993, n. 40 e la L.R. Sardegna 11 marzo 1998, n. 9; avvio dei lavori dopo la prima domanda), la cui considerazione avrebbe dovuto condurre il giudice nazionale a dedurre la non applicabilità della decisione della Commissione alla società ricorrente e quindi l’illegittimità degli atti regionali di revoca;

che il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 4 aprile 2017, ha rigettato il ricorso per revocazione;

che a tale esito decisorio il Consiglio di Stato è pervenuto escludendo che il profilo della asserita continuità del regime degli aiuti previsto dalle due leggi regionali configuri un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

che, infatti, nella sentenza impugnata per revocazione – ha sottolineato il Consiglio di Stato – sono riscontrabili due passaggi logici (precisamente al n. 9.7 e al n. 9.9, terzo capoverso) dai quali emerge per tabulas che il giudice adito non ha affatto ignorato il motivo di impugnazione avanzato, e dunque non ha commesso la asserita “svista” revocatoria: nel primo caso, dove ha espressamente richiamato – sia pure con riferimento al diverso tema dell’affidamento – la “asserita continuità” tra le agevolazioni al settore alberghiero (mostrando quindi chiaramente, anche se implicitamente, di non fare propria la argomentazione dell’appellante); nel secondo, là dove ha giudicato “incontestato” che l’investimento sia stato avviato prima dell’ammissione all’agevolazione (ribadendo dunque una valutazione difforme riguardo al punto rappresentato dalla società Timsas);

che – ha osservato conclusivamente il Consiglio di Stato – ove si volesse diversamente valutare, si darebbe luogo a un riesame del processo logico seguito dal giudice e quindi a un inammissibile terzo grado di giudizio;

che per la cassazione della sentenza che ha respinto l’impugnazione per revocazione la società Timsas ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 maggio 2017, sulla base di due motivi;

che la Regione autonoma della Sardegna ha resistito con controricorso, mentre l’altro intimato – il Banco di Sardegna – non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che la Regione ha depositato memoria illustrativa in prossimità della Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo (violazione, ex art. 111 Cost., comma 8 e art. 110 cod. proc. amm., dei limiti della giurisdizione di legittimità in danno del potere legislativo) la ricorrente si duole che il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso per revocazione, non abbia ritenuto sussistente il denunciato omesso pronunciamento sui motivi sub 4 dell’atto di appello di Timsas, e, in particolare, sulla ivi dedotta questione giuridica della continuità fra il regime di finanziamento di cui alla L.R. n. 40 del 1993 e quello di cui alla successiva L.R. n. 9 del 1998;

che, negando la continuità fra il regime di aiuti di cui alla L.R. n. 40 del 1993 e quello di cui alla L.R. n. 9 del 1998, il Consiglio di Stato avrebbe travalicato il limite del proprio potere giurisdizionale ed invaso quello del legislatore regionale della Sardegna, giungendo a negare ciò che questi avrebbe chiaramente affermato;

che il motivo è inammissibile;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, denunciabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8 e dell’art. 362 c.p.c., è configurabile solo qualora il Consiglio di Stato abbia applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete: ipotesi non ricorrente quando il giudice amministrativo si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto, non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica potendo dar luogo, tutt’al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale (Cass., Sez. U., 1 febbraio 2016, n. 1840; Cass., Sez. U., 21 marzo 2017, n. 7157; Cass., Sez. U., 27 marzo 2017, n. 7758; Cass., Sez. U., 10 aprile 2017, n. 9147; Cass., Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9967; Cass., Sez. U., 4 luglio 2017, n. 16417; Cass., Sez. U., 24 luglio 2017, n. 18175; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16957; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16974; Cass., Sez. U., 30 luglio 2018, n. 20168);

che nella specie nessuna invasione di campo ha commesso il Consiglio di Stato, il quale – dopo avere individuato le caratteristiche dell’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione (caratterizzato: dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato) – ha escluso che la sentenza impugnata sia affetta dalla asserita svista revocatoria, a tal fine indicando i passaggi logici della sentenza in cui il giudice dell’appello ebbe a scrutinare, rigettandolo, il motivo di impugnazione avanzato, concernente l’asserita continuità tra le agevolazioni al settore alberghiero recate dalle due leggi regionali;

che la doglianza articolata dalla ricorrente finisce inammissibilmente con il censurare, per un verso, la valutazione, da parte del Consiglio di Stato, delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione (Cass., Sez. U., 8 aprile 2008, n. 9150), e, per l’altro verso, con il mettere in discussione la giurisdizione esercitata dal giudice amministrativo nella precedente decisione di merito (Cass., Sez. U., 27 gennaio 2016, n. 1520);

che il secondo motivo censura la violazione, ex art. 111, comma 8 e art. 110 cod. proc. amm., dei limiti della giurisdizione di legittimità con riferimento alle regole del processo amministrativo;

che, ad avviso della ricorrente, il Consiglio di Stato, omettendo di pronunciarsi sugli specifici motivi di appello riproposti dalla Timsas sub 4 e già sub 5 nel giudizio dinanzi al TAR per la Sardegna, avrebbe sostanzialmente rifiutato di esercitare la propria giurisdizione con riferimento a tali motivi e stravolto le regole del processo amministrativo, nella specie il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato;

che anche il secondo motivo è inammissibile;

che, per costante giurisprudenza di queste Sezioni unite (tra le tante, Cass., Sez. U., 8 febbraio 2013, n. 3037; Cass., Sez. U., 27 febbraio 2017, n. 4879), la denuncia di rifiuto di giurisdizione è ammissibile, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., soltanto se il rifiuto sia determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, nel senso che non possa essere da lui conosciuta;

che nella specie il giudice amministrativo non ha affermato l’estraneità alla propria giurisdizione della domanda di revocazione, essendosi invece limitato ad osservare che nella impugnata sentenza non era riscontrabile il denunciato errore di fatto revocatorio;

che con il ricorso per cassazione la ricorrente sollecita, inammissibilmente (Cass. Sez. U., 9 luglio 2018, n. 20686), un sindacato su pretesi errores in procedendo commessi dal Consiglio di Stato in relazione allo specifico caso sottoposto al suo esame, in ragione del supposto stravolgimento delle regole del processo amministrativo derivante dalla asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

che va ribadito che il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso per i soli “motivi inerenti alla giurisdizione”, con la conseguenza che il sindacato delle Sezioni unite di questa Corte è circoscritto al controllo dell’eventuale violazione dei limiti esterni (cioè dei confini) della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all’esistenza di vizi che attengono all’essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio (Cass., Sez. U., 4 novembre 2002, n. 15438; Cass., Sez. U., 3 aprile 2014, n. 7847; Cass., Sez. U., 18 maggio 2017, n. 12497);

che la sentenza impugnata non ha nè ecceduto la giurisdizione a danno di altra, nè tanto meno ha negato l’amministrazione della giustizia solo perchè non ha accolto, non ricorrendone i presupposti, l’impugnazione per revocazione (Cass., Sez. U., 27 aprile 2018, n. 10264);

che la denuncia articolata dalla ricorrente non supera il perimetro dei limiti interni della giurisdizione del giudice amministrativo; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Regione controricorrente, che liquida in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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