Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31106 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31106 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 24404-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente -contrO

GGAMM SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 2718/9/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 28/12/2017

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle EntrSte propone ricorso per cassazione nej

della Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo
appello contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Salerno. Quest’ultima aveva accolto
l’impugnazione della GGAMM s.r.l. contro il diniego di rimborso
di un credito IVA, per gli anni 2008-2010;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 149 e 330 c.p.c. nonché 16 e 53 D.Lgs.
n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c : la CTR
avrebbe erroneamente considerato, ai fini della determinazione
della tempestività dell’impugnazione principale, la data di
consegna del plico raccomandato anziché la data di spedizione;
che, .con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 3
clic., si invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 156,
160 e 330 c.p.c. nonché 16 e 53 D.Lgs. n. 546/1992, avendo il
giudice d’appello, sotto diverso profilo, affermato la nullità
insanabile della notifica effettuata presso la sede della società,
invece che nel domicilio eletto;
che l’intimata non ha resistito;
che il primo motivo è fondato;
che, infatti, come risulta dalle allegazioni al ricorso, a fronte del
deposito della sentenza di primo grado 1’8 maggio 2014, il
termine ad quem per l’impugnazione sarebbe scaduto il 24
dicembre 2014 (sette mesi e quarantasei giorni dopo), ma
Ric. 2016 n. 24404 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

l’atto di appello fu consegnato per la notifica all’Ufficio Postale
di Salerno il 19 dicembre 2014;
che,

in

tema

di

notificazione,

il

momento

di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività
dell’impugnazione, è costituito dalla consegna dell’atto

ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione
(Sez. 5, n. 3755 del 25/02/2015);
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il. giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pr’onunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Regionale della Campania, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere

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