Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31106 del 28/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31106
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12081/2013, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
Autoarona s.p.a., in persona del legale rappresentante
A.G., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. Giancarlo
Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia, elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via della Scrofa, n.
57;
– controricorrente –
Fatto
FATTO E DIRITTO
per la cassazione della sentenza n. 60/24/12 emessa inter partes il 15 novembre 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, avente ad oggetto gli avviso di accertamento (OMISSIS) e (OMISSIS) della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Novara:
letta l’istanza di sospensione del giudizio proposta dalla controricorrente in data 5 ottobre 2017 a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;
letta l’istanza 2 novembre 2018 con la quale la ricorrente Agenzia delle Entrate ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, essendosi la contribuente avvalsa della definizione agevolata della controversia a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ed essendo stato effettuato il pagamento previsto;
visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni dpIla L. 21 giugno 2017, n. 96;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e compensa interamente fra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019