Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31106 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12081/2013, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Autoarona s.p.a., in persona del legale rappresentante

A.G., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. Giancarlo

Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia, elettivamente

domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via della Scrofa, n.

57;

– controricorrente –

Fatto

FATTO E DIRITTO

per la cassazione della sentenza n. 60/24/12 emessa inter partes il 15 novembre 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, avente ad oggetto gli avviso di accertamento (OMISSIS) e (OMISSIS) della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Novara:

letta l’istanza di sospensione del giudizio proposta dalla controricorrente in data 5 ottobre 2017 a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

letta l’istanza 2 novembre 2018 con la quale la ricorrente Agenzia delle Entrate ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, essendosi la contribuente avvalsa della definizione agevolata della controversia a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ed essendo stato effettuato il pagamento previsto;

visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni dpIla L. 21 giugno 2017, n. 96;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e compensa interamente fra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019

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