Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31105 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. un., 30/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 10472 del 2017 promosso da:

R.C. INVESTIMENTI s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avvocato

Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso il Dott. Marco Gardin

in Roma, via Mantegazza, n. 24;

– ricorrente –

contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE s.p.a., rappresentato e difeso

dall’Avvocato Aristide Pollice, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;

– controricorrente –

nei confronti di:

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO;

– intimata –

e nei confronti di:

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5225/2016 del Consiglio di Stato, depositata

il 13 dicembre 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO

che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza in data 29 maggio 2013, ha respinto il ricorso proposto dalla R.C. Investimenti s.r.l. avverso il provvedimento adottato dal Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. il 2 febbraio 2012, di reiezione della richiesta di incentivi ai sensi del D.M. 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dalla fonte solare);

che il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello della R.C. Investimenti con sentenza pubblicata il 13 dicembre 2016;

che a tale esito decisorio il Consiglio di Stato è pervenuto sul rilievo che la R.C. Investimenti – rientrante tra i soggetti sottoposti alla disciplina dettata dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 53-bis (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi) – aveva presentato la dichiarazione di inizio attività, prevista da tale disposizione, solo in data 4 luglio 2011, quindi in data successiva al termine del 31 maggio 2011, di cui al D.Lgs.3 marzo 2011, n. 28, art. 25, comma 9 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), il che aveva legittimamente determinato il rigetto della domanda di incentivazione;

che per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato la R.C. Investimenti ha proposto ricorso, sulla base di un motivo;

che ha resistito, con controricorso, il Gestore dei servizi energetici, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la società ricorrente denuncia eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni, lamentando che il Consiglio di Stato sarebbe pervenuto a creare una vera e propria norma di portata diversa da quelle contenute nel D.M. 6 agosto 2010, art. 2, comma 1, che reca la definizione di “entrata in esercizio” di un impianto al fine di accedere al regime degli incentivi del 3^ conto energia, e nel D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53-bis, che, invece, contiene la definizione di “avvio dell’attività”, la quale fa insorgere per il titolare l’obbligo fiscale di assolvere alla comunicazione all’Agenzia delle dogane;

che, ad avviso della ricorrente, l’operazione posta in essere dal Consiglio di Stato – che ha ritenuto che non sia possibile distinguere tra avvio dell’attività ed entrata in esercizio dell’impianto – non sarebbe riconducibile al compito ermeneutico che gli è proprio, neppure sotto il profilo dell’interpretazione estensiva o sistematica dei parametri normativi, ma avrebbe determinato la creazione di una vera e propria nuova fattispecie normativa, che fa coincidere entrata in esercizio con avvio della produzione;

che il motivo è inammissibile;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, denunciabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8 e dell’art. 362 c.p.c., è configurabile solo qualora il Consiglio di Stato abbia applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete: ipotesi non ricorrente quando il giudice amministrativo si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto, non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica potendo dar luogo, tutt’al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale (Cass., Sez. U., 1 febbraio 2016, n. 1840; Cass., Sez. U., 21 marzo 2017, n. 7157; Cass., Sez. U., 27 marzo 2017, n. 7758; Cass., Sez. U., 10 aprile 2017, n. 9147; Cass., Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9967; Cass., Sez. U., 4 luglio 2017, n. 16417; Cass., Sez. U., 24 luglio 2017, n. 18175; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16957; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16974; Cass., Sez. U., 30 luglio 2018, n. 20168);

che nella specie il Consiglio di Stato si è limitato ad interpretare le disposizioni ritenute applicabili: il D.M. 6 agosto 2010, il quale definisce, ai fini della applicazione delle proprie disposizioni, cosa occorre intendere per “data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico” (art. 2, comma 1, lett. c), definendola come “la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni”, tra le quali quella di cui al punto c4), e cioè che risultino “assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica”; il D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 25,comma 9, ai cui sensi “le disposizioni del D.M. Sviluppo Economico 6 agosto 2010… si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011”; nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53-bis, il quale prevede, tra l’altro, che “contestualmente all’avvio della propria attività, i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell’accisa ai sensi dell’art. 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all’art. 53, ne danno comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l’indicazione dei dati relativi all’energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione e distribuzione”;

che, procedendo ad una lettura sistematica e complessiva di tali disposizioni, il giudice amministrativo d’appello ha ritenuto che l’adempimento degli obblighi di natura fiscale costituisce un requisito indispensabile per ritenere l’impianto entrato in esercizio, e quindi per conseguire l’accesso al regime incentivante di cui al D.M. 6 agosto 2010, giacchè: (a) i soggetti contemplati dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53-bis, sono tenuti ad una comunicazione all’Agenzia delle dogane contestualmente all’avvio della propria attività; (b) per accedere alle incentivazioni di cui al citato decreto ministeriale occorre che l’impianto fotovoltaico entri in esercizio entro il 31 maggio 2011; (c) per entrata in esercizio deve intendersi la data nella quale sono verificate una pluralità di condizioni, tra le quali quella di risultare assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica, tra cui rientra l’invio della comunicazione di cui all’art. 53-bis, che costituisce “obbligo” previsto da normativa fiscale (e come tale rilevante al fine del rispetto del termine del 31 maggio 2011);

che l’interpretazione operata dal Consiglio di Stato è frutto di un’attività ermeneutica tutta interna al raggio di azione assegnato al giudice amministrativo: come tale, essa non concretizza l’assunta violazione dei limiti esterni della giurisdizione per invasione della competenza legislativa;

che non spetta a questa Corte sindacare l’esattezza o meno dell’interpretazione seguita dal Consiglio di Stato nell’impugnata sentenza e quindi prendere posizione sulla preferibilità della diversa lettura propugnata dalla ricorrente, tutta protesa ad assegnare una diversa rilevanza sostanziale ai due diversi termini entrata in esercizio e avvio dell’attività;

che un controllo di questa portata, sollecitato dalla ricorrente sotto la formale deduzione del motivo inerente alla giurisdizione, eccede dall’ambito del sindacato delle Sezioni Unite, che – fatto salvo il caso dell’applicazione di una norma creata ad hoc – non si estende al modo in cui la giurisdizione del giudice amministrativo è stata esercitata e non include, pertanto, una verifica delle scelte ermeneutiche del Consiglio di Stato suscettibili di comportare errores in iudicando (Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16973; Cass. Sez. U., 11 luglio 2018, n. 18239; Cass., Sez. U., 3 agosto 2018, n. 20531);

che, invero, come è stato di recente ribadito (Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16974, cit.), è erroneo l’assunto secondo cui la mancata o inesatta applicazione di norme di legge determinerebbe la creazione di una norma inesistente e, quindi, l’invasione della sfera di attribuzioni del potere legislativo, giacchè il controllo sulla giurisdizione non è in alcun caso estensibile alla prospettazione di pure e semplici violazioni di legge da parte del giudice speciale;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Gestore controricorrente, che liguida in complessivi Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA