Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31105 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31105 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 24072-2016 proposto da:
COMUNE DI PONTEVICO, in persona del Sindaco pro tempore t C
elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE TIZIANO, 108, presso
lo studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANNA ZONTINI;
– ricorrente contro

HOLCET SRL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1513/67/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE
DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

” OO

Data pubblicazione: 28/12/2017

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che il Comune di Pontevico propone ricorso per cassazione nei

della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia.
Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della
Holcet s.r.l. avverso un’intimazione di pagamento per ICI per
gli anni 2006-2011;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il contribuente invoca difetto di motivazione ai
sensi dell’art. 36 comma 2° n. 4 D.Lgs. n. 546/1992 e 156
comma 2° c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la
sentenza si sarebbe limitata a giustapporre semplicemente tre
decisioni, una di merito e due di legittimità, dichiarando di
condividere o no le stesse, senza alcun confronto con la
fattispecie concreta;
che, col secondo, il ricorrente assume la violazione dell’art. 112
c.p.c., in relazione all’art 1 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992, ai
sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; in subordine, difetto di
motivazione ex art. 36 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992 e 156
comma 2° c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. giacchè la
CTR avrebbe omesso di affrontare la questione se i fabbricati
inseriti in un piano di recupero potessero essere equiparati ad
area fabbricabile;
che l’intimata non si è costituita;
che i due motivi, che invocano la nullità della sentenza
deducendo vizi della motivazione e che pertanto possono
Ric. 2016 n. 24072 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

essere scrutinati congiuntamente, sono infondati, giacché la
CTR non si è limitata a citare i tre arresti giurispruaenziali, ma
IL ha discussi ed ha preso posizione su di essi, così come ha
affrontato il problema immanente alla definizione di area
edificabile;

violazione di legge ai fini dell’ICI (art. 2, comma primo, lettera
b, primo periodo, seconda ipotesi, del . d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504);
che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, stante la mancata costituzione di
quest’ultima;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2017
Il Pres ente
Dr. MarcelloUobellis

che, d’altronde, il ricorrente non ha denunciato alcuna

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