Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31105 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 497/2013, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Casa Nuova s.r.l., in persona del legale rappresentante

I.F., rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Edgardo Ruozzi ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, via

Canalchiaro, 116;

– controricorrente –

Fatto

FATTO E DIRITTO

per la cassazione della sentenza n. 74/04/11 emessa inter partes il 4 novembre 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, avente ad oggetto gli avviso di liquidazione d’imposta (OMISSIS) della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Modena;

letta l’istanza di sospensione del giudizio proposta dalla controricorrente in data 2 ottobre 2017 a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

letta l’istanza 16 novembre 2018 con la quale la ricorrente Agenzia delle Entrate ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, essendosi la contribuente avvalsa della definizione agevolata della controversia a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ed essendo stato effettuato il pagamento previsto;

visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 1, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e compensa interamente fra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019

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