Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31104 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31104 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 23930-2016 proposto da:
MJAHED WAEL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO
DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
BARDANZELLU, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO
FRANZONI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –

C.

Data pubblicazione: 28/12/2017

avverso la sentenza n. 1515/67/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE
DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Wael Mjahed propone ricorso per cassazione nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle
Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria
provinciale di Brescia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto
l’impugnazione del contribuente avverso due avvisi di
accertamento IRPEF, IRAP e IVA, per gli anni 2007, 2008;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come i
documenti allegati dal contribuente non sarebbero stati idonei
a giustificare le operazioni finanziarie contestategli e che il
principio del contradditorio sarebbe stato pienamente
rispettato;
Considerato:
che, il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo, si deduce la violazione dell’art. 32, comma 10
n.2 del DPR 600/73 e dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360
nn. 3 e 5: la CTR non avrebbe minimamente considerato e
analizzato la copiosa documentazione giustificativa, allegata
dal contribuente a prova contraria;
che, con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 24
della L. n. 4/1929, dell’art.12, comma 7 della L. 212/2000, ai
Ric. 2016 n. 23930 sez. MT – ud. 06-12-2017
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MOCCI.

sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: non sarebbe stato garantito il
contraddittorio tra le parti, in quanto gli avvisi di accertamento
sarebbero stati notificati senza il rispetto del termine di 60
giorni, entro il quale il contribuente avrebbe potuto comunicare
osservazioni e richieste all’Ufficio;

329 2° comma, 112 c.p.c e dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art.
360 n. 3 c.p.c.: non essendo stato oggetto di impugnazione in
secondo grado, la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sul
passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alle
eccezioni sollevate dal contribuente sulla non applicazione
dell’iva e delle relative sanzioni;
che l’intimata si è costituita senza controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che invero, dal testo della sentenza, si evince come la CTR
abbia analizzato la documentazione allegata, non ritenendola
idonea a giustificare i movimenti finanziari, sicché ogni
ulteriore doglianza si traduce in una mera critica al risultato
dell’attività ermeneutica compiuta dalla CTR, insindacabile in
sede di legittimità;
che, il secondo motivo, è parimenti infondato;
che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria
alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli
accertamenti ai fini IRPEF ed IRAP, assoggettati
esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito
di indagini cd. “a tavolino” (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015);
che infatti, l’Amministrazione finanziaria è gravata del suddetto
obbligo generale solo per i tributi “armonizzati” come VIVA, la
cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il
contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le
Ric. 2016 n. 23930 sez. MT – ud. 06-12-2017
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che, con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 346,

ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto
un’opposizione meramente pretestuosa (Sez. U, n. 24823 del
09/12/2015);
che anche il terzo motivo è infondato;
che, infatti, sulle eccezioni a suo tempo sollevate dal

e perciò non si è formato alcun giudicato;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2017
Il Presid te
Dr. Marcello cobellis

contribuente non v’è stata alcuna pronunzia, neppure implicita,

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